Motivazione apparente e vizio di omissione: limiti al sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22335 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza è deducibile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, nei soli casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sindacabile in sede di legittimità. L’anomalia motivazionale deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

Il lavoratore era stato assunto da una società con contratto formalmente part time di sedici ore settimanali, ma assumeva di avere di fatto prestato attività a tempo pieno, con orario di tredici/quattordici ore al giorno, a fronte di una retribuzione netta mensile, di un alloggio in comodato e della possibilità di custodire presso la sede aziendale i propri colombi da competizione.

A seguito del parziale pagamento delle spettanze, il lavoratore aveva intimato tramite il sindacato il pagamento del dovuto; la società aveva allora avviato una contestazione disciplinare culminata nel licenziamento per giusta causa. Il Tribunale aveva accertato l’orario di quaranta ore settimanali e riconosciuto le differenze retributive, escludendo però la ritorsività del recesso. La Corte d’Appello, in riforma, aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, ordinando la reintegrazione e la condanna della società. Propone ricorso la società.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo è articolato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. e lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, individuato nel numero dei colombi affidati al lavoratore.

La Corte dichiara inammissibile la censura di contraddittoria motivazione, trattandosi di vizio ormai espunto dall’ordinamento. Quanto alla dedotta omissione o insufficienza, il motivo è parimenti inammissibile sotto un primo profilo: la società si duole dell’enorme numero di ore di lavoro straordinario riconosciuto, mentre la sentenza impugnata ha accertato un orario di quaranta ore settimanali, dunque lavoro supplementare rispetto al part time e non straordinario. La censura difetta così di pertinenza rispetto al decisum.

Nel merito, la motivazione risulta ampiamente articolata e idonea a giustificare il convincimento, muovendo da dati emersi all’esito della produzione documentale in ottemperanza a un ordine di esibizione disposto dal Tribunale. Non è quindi omessa e rispetta il c.d. minimo costituzionale.

La Corte ricostruisce la nozione di motivazione meramente apparente, richiamando il principio secondo cui essa ricorre quando il giudice, violando l’obbligo di legge costituzionalmente imposto, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto, di illustrare l’iter logico seguito e di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento. La sanzione di nullità colpisce le sentenze del tutto prive di motivazione, quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quelle con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché dietro la parvenza di giustificazione non consentono di comprendere le ragioni e le basi della decisione. Richiama sul punto Cass. sez. un. n. 8053/2014 e Cass. sez. un. n. 22232/2016.

Conclusivamente, la Corte ribadisce che sono inammissibili le deduzioni volte a sottoporre elementi di fatto — le caratteristiche delle strutture, le qualità degli animali, il numero degli anelli acquistati — la cui valutazione è riservata al giudice di merito e interdetta in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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