Simulazione di versamento dell’assegno bancario e perfezionamento del pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5090 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto amministrativo generale, quale il decreto ministeriale, che non sia direttamente delegato da una fonte primaria, si risolve nell’accertamento della volontà della pubblica amministrazione ed è riservata al giudice di merito. Tale giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi. La parte che denunci in Cassazione l’erronea interpretazione di un atto amministrativo è tenuta, a pena di inammissibilità, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per violazione di legge che non indichi la norma sostanziale e il principio di diritto che si assumono violati.
Il Fatto
Tre lavoratrici, già impiegate come educatrici di asilo nido presso una struttura gestita da una parrocchia, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla valutazione di tali servizi nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo valutabile il servizio in quanto reso alle dipendenze di una scuola dell’infanzia paritaria, ancorché gestita dalla parrocchia. La Corte d’Appello, invece, accogliendo il gravame del Ministero, aveva rigettato le domande, distinguendo tra il servizio prestato nell’asilo nido e quello prestato nella scuola dell’infanzia paritaria, e ritenendo che solo quest’ultimo potesse essere oggetto di valutazione secondo le previsioni del DM n. 50/2021. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’Allegato A/5 del DM n. 50/2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il DM n. 50/2021, in quanto atto amministrativo generale ma non direttamente delegato da fonte primaria, non possa essere interpretato direttamente dalla Suprema Corte. Ha quindi richiamato l’orientamento consolidato per cui l’interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non sia sorretta da una motivazione adeguata o non violi i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. La parte che intenda censurare tale interpretazione deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati, onere non assolto dalle ricorrenti.
La Corte ha poi osservato che il motivo di ricorso era carente sotto molteplici profili. Esso era privo dell’indicazione della legge violata e del principio di diritto che si assumeva violato; inoltre, la censura formulata in rubrica come “errata qualificazione giuridica dei rapporti” non aveva alcuna relazione con lo sviluppo del motivo, incentrato su una contestazione in fatto e in diritto delle ragioni della decisione impugnata. La decisione della Corte territoriale, in particolare, si fondava sull’accertamento, non censurato, che le ricorrenti avessero sempre lavorato esclusivamente nell’asilo nido, e sul giudizio che tale servizio non fosse valutabile ai sensi del DM n. 50/2021.
La Corte ha inoltre rilevato come le ricorrenti avessero innestato nel motivo censure di fatto e di diritto in modo confuso e indistinto, senza separarle come richiesto dal diritto vivente. Da un lato, le censure sull’interpretazione del DM non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva distinto non in base alla mansione bensì in base al tipo di scuola, ovvero la scuola dell’infanzia prevista dalla norma rispetto all’asilo nido non contemplato. Dall’altro lato, le doglianze relative alla ricostruzione della soggettività giuridica di scuola, asilo e parrocchia, al tenore dei contratti di lavoro e dell’autorizzazione amministrativa, invocavano una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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