Rettifica rendita catastale e motivazione per relationem dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 8990 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, quando l’attribuzione della rendita catastale avviene a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. n. 701 del 1994, e in base a una stima diretta dell’Ufficio, tale stima integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso, esprimendo un giudizio tecnico sul valore economico dei beni. La sua mancata riproduzione o allegazione all’atto di classamento non si traduce in un difetto di motivazione, trattandosi di atto conosciuto o prontamente conoscibile dal contribuente nell’ambito di un procedimento a struttura partecipativa. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, l’Amministrazione che intenda discostarsi dalla proposta DOCFA non è tenuta ad attivarlo preventivamente, in assenza di disposizioni specifiche: l’obbligo sussiste per i tributi armonizzati, non per quelli non armonizzati. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Matera un avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale relativo a fabbricati, tettoie e aree scoperte. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Proposto appello, la CTR della Basilicata confermava la decisione, rilevando che l’Ufficio aveva ritenuto incongrui i valori unitari dichiarati in considerazione dei lavori di ampliamento e miglioria che avevano aumentato la rendita, fornendo motivazione analitica sulle singole unità immobiliari.

Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione solo apparente, sulla pretesa insufficienza motivazionale dell’avviso, sull’omessa pronuncia in ordine all’inesistenza della notifica e sull’omesso invito al contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione apparente. Richiamando la lettura data dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza impugnata si colloca al di sopra di tale soglia, avendo indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della rettifica.

Quanto alla dedotta violazione degli obblighi motivazionali dell’atto impositivo, la Corte richiama il principio secondo cui la stima diretta dell’Ufficio, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, costituisce atto conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente, poiché reso nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Ne deriva che la mancata allegazione all’avviso non integra difetto di motivazione, secondo il precedente Sez. 6-5, ordinanza n. 17971 del 2018. La doglianza della ricorrente si risolve, in realtà, in una richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

Sul terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica, la Corte osserva che il vizio non è configurabile quando la domanda, non espressamente esaminata, debba ritenersi rigettata in via implicita perché avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, già decisa e rigettata, secondo Sez. L n. 17580 del 2014. Avendo la CTR vagliato nel merito la congruità della motivazione, ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione. La Corte aggiunge che la ricorrente non ha precisato se la notificazione sia avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario o tramite raccomandata, distinzione sostanziale perché, in caso di notifica a mezzo posta ex art. 14 l. n. 890 del 1982, non è richiesta alcuna relata.

Da ultimo, la Corte esamina il motivo sull’omesso invito al contraddittorio. Una volta verificata l’omessa pronuncia, i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo consentono di decidere nel merito la questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, come affermato da Sez. 3, ordinanza n. 17416 del 2023. Nel merito, in tema di catasto dei fabbricati, l’Amministrazione che intenda discostarsi dalla proposta DOCFA non è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale, non contrastando ciò con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e non per quelli non armonizzati, salvo che sia specificamente sancito (Sez. 5, ordinanza n. 4752 del 2021). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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