Reverse charge e fatture inesistenti: la detrazione IVA non è neutra (Cass. civ. Sez. V n. 18730 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’inversione contabile, il cessionario che integra la fattura relativa a operazioni soggettivamente inesistenti è l’effettivo soggetto passivo e l’IVA annotata a debito è comunque dovuta, anche quando la fornitura sia inesistente o diversa da quella fatturata. Il diritto alla detrazione presuppone però le condizioni sostanziali dell’operazione, tra cui l’inerenza all’attività d’impresa e la corrispondenza, anche soggettiva, tra quanto fatturato e quanto realizzato. Ove tali condizioni manchino, l’annotazione nel registro degli acquisti integra una fruizione indebita della detrazione e il principio di neutralità dell’imposta non può essere invocato. La frode opera come limite generale a tale principio.

Il Fatto

La contribuente, società operativa nel commercio di materiale ferroso, riceveva un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009, con richiesta di pagamento di oltre quattro milioni di euro fondata sul rilievo di numerose operazioni inesistenti e sulla conseguente indeducibilità dei corrispettivi costi.

La C.t.p. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo i costi non riconosciuti e annullando l’atto per la parte IVA. La C.t.r. della Lombardia respingeva entrambi gli appelli. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo anche la declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili perché di natura meritale: l’Agenzia chiedeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già esaminate nei gradi di merito. La Corte richiama il principio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di dare conto di ogni singolo elemento acquisito.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il funzionamento del reverse charge di cui all’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972: il cessionario diviene soggetto passivo, integra la fattura, annota l’imposta nel registro delle vendite e la detrae tramite la parallela annotazione nel registro degli acquisti. Le due situazioni rispondono però a presupposti differenti.

Il versamento dell’IVA è dovuto in relazione alla natura dell’operazione di scambio; il diritto di detrazione è subordinato alla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive, tra cui l’utilizzo dei beni ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta. La Corte richiama l’art. 168 lett. a) dir. 2006/112/CE e la giurisprudenza unionale.

Dalla ricostruzione deriva che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario non può detrarre l’imposta, mancando la corrispondenza anche soggettiva tra l’operazione fatturata e quella realizzata. La frode opera come limite generale al principio di neutralità. Il richiamo alla sentenza EN.SA. Sri, in C-712/17, non è pertinente e conduce a esito opposto a quello sostenuto dalla società.

La Corte richiama inoltre il proprio orientamento secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato quando l’operatore non ha applicato correttamente l’inversione contabile senza violare i requisiti sostanziali, circostanza estranea al caso. Il ricorso incidentale è inammissibile quanto al primo motivo e infondato quanto al secondo, anche in ordine al regime sanzionatorio più favorevole. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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