IMU prima casa, esenzione anche se il coniuge risiede in altro comune (Cass. civ. Sez. V n. 30224 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la nozione di abitazione principale non presuppone la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, il beneficio dell’esenzione spetta al possessore dell’immobile nel quale egli dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un comune diverso. Va quindi superato il diverso orientamento che, postulando l’unicità dell’immobile e la stabile dimora del nucleo familiare, escludeva la coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso comune sia in comuni diversi.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui il Comune ha chiesto al contribuente il pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in relazione a un immobile dichiarato come abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd. prima casa nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano residenza e dimora in comuni diversi. Il ricorrente è la parte privata; il Comune è rimasto intimato.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3020 del 2022, aveva confermato la pronuncia di primo grado, sul presupposto che la nozione di abitazione principale postuli l’unicità dell’immobile e richieda la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, con conseguente impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e delle disposizioni in materia di IMU, contestando l’erroneità della sentenza laddove aveva escluso l’esenzione ritenendola riconoscibile solo per l’immobile nel quale risultasse la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza impugnata, depositata il 27 giugno 2022, non è stata notificata e la notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec, è stata consegnata e accettata il 20 gennaio 2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, nel definire l’abitazione principale, richiedeva che il possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nell’immobile, anziché richiedere la sola dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
A seguito di tale pronuncia, la Corte afferma che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare. Il beneficio spetta dunque al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un comune diverso. In tal senso richiama il proprio precedente Cass. Sez. 6-5 n. 32339/2022.
La Corte dichiara quindi superato il precedente orientamento Cass. Sez. 6-5 n. 1199/2022, secondo cui la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, atteso l’intervento della Corte costituzionale sulla questione in corso di causa.
Nota della Redazione
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