Reverse charge IVA sull’oro: rileva il tenore del bene ceduto (Cass. civ. Sez. V n. 18340 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, la questione decisiva non è stabilire se il bene ceduto costituisca prodotto semilavorato, ma verificare il tenore d’oro del bene e la sua non immediata destinazione al consumo. Costituiscono requisiti necessari e sufficienti la purezza del prodotto d’oro pari o superiore a 325 millesimi e la destinazione del bene alla trasformazione in un altro oggetto, con avvio di un nuovo ciclo economico. Non assume rilievo che l’attività di trasformazione sia eseguita direttamente dal cessionario, poiché tale limitazione vanificherebbe la finalità antifrode perseguita dal legislatore unionale.

Il Fatto

Un esercente l’attività di commercio di oggetti preziosi, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, era destinatario di un avviso di accertamento per l’annualità 2009. L’Ufficio contestava l’omesso versamento dell’IVA sul margine, per l’importo di euro 53.269 oltre interessi e sanzioni, in ragione dell’utilizzo del meccanismo del reverse charge nelle cessioni di oro.

La CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso del contribuente; l’appello dell’Ufficio era stato rigettato dalla CTR della Calabria. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., cui resisteva il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il motivo fondato, ma per ragioni diverse da quelle prospettate dall’Agenzia. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, l’art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7 e le correlative previsioni dell’art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Tali disposizioni interne, osserva la Corte, sono conformi e attuano il diritto dell’Unione.

Il percorso argomentativo prende le mosse dalla giurisprudenza unionale, secondo cui l’art. 198, paragrafo 2, della direttiva IVA introduce un’eccezione al principio generale dell’art. 193 e va quindi interpretato in senso stretto, senza però essere privato di effetto. La Corte richiama sul punto Corte Giust., sentenze 13/6/2013, causa C-125/12 e 26/4/2017, causa C-564/15, nonché Cass. n. 14999 del 2020.

Il Collegio valorizza la nozione di “cessione di beni” e l’elenco contenuto nell’allegato VI della direttiva, che individua le cessioni di rottami, avanzi e materiali di recupero. Su questa base richiama il proprio precedente Cass. n. 11106 del 2022, secondo cui la questione fondamentale non risiede nella natura di semilavorato del bene, ma nel suo “tenore” d’oro. Ne derivano due conseguenze: è il livello di purezza dell’oro contenuto nel bene a determinare l’applicazione del regime, come affermato da Corte Giust., sentenza 26 maggio 2016, causa C-550/14; ed è necessario e sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma.

La Corte chiarisce che, ai fini del reverse charge, non conta che la trasformazione del materiale d’oro sia eseguita direttamente dal cessionario. Rilevano, invece, la purezza del prodotto, che esclude dal proprio ambito i prodotti finiti e quelli mai lavorati, e la non immediata destinazione al consumo del bene, destinato a essere trasformato e a conoscere un nuovo ciclo economico (così anche Cass. n. 26760 del 2022). Diversa è la logica del regime del margine ex art. 311 della direttiva IVA, riferito a prodotti d’occasione e a beni suscettibili di reimpiego, come precisato da Cass. n. 11927 del 2021.

Questa lettura, osserva la Corte, è coerente con l’obiettivo di prevenire frodi fiscali: l’elevato valore di mercato dell’oro rispetto alle dimensioni e il fatto che, quando non si tratti di prodotto finito, sia il tenore d’oro a determinarne il valore, accrescono il rischio di evasione. Limitare il regime ai soli casi di trasformazione diretta da parte del cessionario vanificherebbe tale finalità. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo fondato la decisione sull’attività del contribuente senza accertare le caratteristiche dei prodotti oggetto delle cessioni con adeguata motivazione. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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