Motivazione succinta e rigetto per estensione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18338 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, non integra il vizio di motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione succinta che, pur priva di analitico confronto con gli atti di causa, dimostri di aver esaminato la documentazione e di averne tratto la ratio del rigetto. Il rigetto implicito per estensione delle questioni accessorie, dichiarate assorbite, non è di per sé erroneo o immotivato quando la tesi fatta valere dal contribuente sia mutata rispetto al giudizio di merito e non sia fedelmente riprodotta nel ricorso. In tal caso, la censura che solleciti una nuova valutazione del merito è inammissibile.
Il Fatto
La controversia ha origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava a una banca violazioni sostanziali in materia di IVA. L’Agenzia delle entrate notificava quindi un avviso di accertamento con cui recuperava l’imposta su due voci: i corrispettivi per il servizio di banca depositaria di quote di OICR, ritenuti imponibili, e i corrispettivi per il personale del back office pagamenti, non previsti nel contratto di regolamento e perciò privi di esenzione.
La contribuente impugnava l’atto, ma la CTP di Milano rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla CTR della Lombardia, che riteneva assorbite le ulteriori questioni. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la preliminare richiesta di rinvio per la trattazione in pubblica udienza, avanzata dalla contribuente sul presupposto dell’assenza di precedenti specifici. La richiesta è respinta: l’assenza di precedenti non è ostativa al rito camerale quando il quadro normativo, alla luce delle risultanze processuali, risulti chiaro e non esiga particolari approfondimenti.
Il primo motivo denuncia motivazione apparente della sentenza di secondo grado. La Corte lo ritiene infondato. La motivazione, pur succinta, è effettiva: la CTR ha esaminato il contratto tra la banca e la società di gestione del risparmio e ha tratto da esso la conclusione che la banca svolgeva, tra le altre, la funzione di deposito e custodia di titoli, legittimando il recupero dell’imposta nella percentuale ritenuta congrua. Da ciò la CTR ha desunto il rigetto implicito, per estensione, delle altre questioni.
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. opera come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, ed è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La CTR raggiunge tale soglia.
Anche il secondo motivo, relativo all’erronea pronuncia di assorbimento sulla questione del back office pagamenti, è infondato. La Corte chiarisce che non si tratta di assorbimento tecnico, poiché l’appello è stato respinto, ma di un rigetto implicito per estensione. Richiamando le osservazioni dell’Agenzia, la Corte rileva che la tesi della contribuente è mutata nel corso dei gradi: in primo grado l’esenzione era argomentata in chiave di accessorietà ai servizi di gestione individuale di portafoglio, mentre in appello e in cassazione si sostiene l’indipendenza della questione. Qualificata la gestione come collettiva, identico regime si estende ai servizi accessori.
Il terzo motivo, che censura la qualificazione dei servizi come gestione collettiva, è inammissibile per violazione dei principi di specificità e autosufficienza: il ricorso riproduce le difese di merito ma non trascrive le clausole contrattuali, e non deduce alcuna denuncia in punto di ermeneutica contrattuale.
Nota della Redazione
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