Marmo apuano: illegittimo l’obbligo di lavorarlo in loco (Corte cost. n. 90/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Toscana che obbligavano a far lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento del materiale ornamentale estratto nell’area apuo-versiliese. Si tratta degli articoli 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge regionale 21 agosto 2025, n. 52.
Il caso. Una regola simile esisteva già dal 2015, ma riguardava solo l’attività estrattiva svolta sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni. Con la riforma del 2025 la Regione ha esteso il vincolo. Il rilascio delle nuove concessioni è stato subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l’impegno a lavorare in loco almeno il 50 per cento del materiale da taglio, da dimostrare con un sistema di tracciabilità del prodotto. Previsioni apposite sono state dettate per le cave miste e per i siti in cui non ci sono beni comunali. L’articolo 14, infine, rinviava al 1° gennaio 2035 l’entrata in vigore di buona parte di queste regole.
Il ricorso del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni davanti alla Corte. Secondo il ricorrente la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione. Le norme avrebbero inoltre ostacolato la libera circolazione delle merci e dei servizi, vietata dall’articolo 120, primo comma, e compresso senza necessità la libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41. La Regione Toscana si è difesa sostenendo che la materia delle cave rientra nella sua competenza e che il vincolo serve a tutelare l’ambiente e il paesaggio delle Alpi Apuane.
Il ragionamento della Corte. Le questioni sono state ritenute fondate su tutti i parametri. La Corte ricorda che regolare la concorrenza spetta allo Stato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e che questa uniformità esclude discipline regionali difformi, anche quando siano motivate da finalità ambientali o sociali. Il vincolo toscano non tocca aspetti marginali: riguarda metà del materiale estratto, ha portata generale e si accompagna a sanzioni. In concreto indirizza la scelta verso le imprese individuate per il solo fatto di operare in quel territorio e discrimina quelle che hanno sede altrove. Poiché l’impegno è requisito per ottenere e conservare i titoli, incide anche sulle condizioni di partecipazione alle gare.
La Corte ha poi escluso che l’obbligo trovi giustificazione nella tutela dell’ambiente. L’unicità del paesaggio delle Alpi Apuane e della Versilia, da sola, non basta. Far lavorare il marmo nel circuito locale non elimina il danno che l’estrazione ha già arrecato al paesaggio, e la legge regionale non valuta in alcun modo la sostenibilità ambientale delle lavorazioni che in quel circuito si svolgono. Secondo la Corte la misura si traduce, nella sua essenza, in un sostegno all’industria locale, con una spiccata impronta protezionistica, e non è modulata come criterio premiale o incentivo, ma come prescrizione rigida e indiscriminata. Per le stesse ragioni la Corte ha riconosciuto la violazione dell’articolo 120: il criterio fondato sul solo collegamento con il territorio regionale erige una barriera a danno delle imprese esterne. E ha riconosciuto anche la violazione dell’articolo 41, perché la libertà di impresa comprende la scelta delle controparti con cui far lavorare il materiale estratto, qui sacrificata in modo sproporzionato.
Cosa cambia in pratica. Le disposizioni dichiarate illegittime non possono più essere applicate. Chi estrae materiali ornamentali nell’area apuo-versiliese non è più vincolato, in forza di quelle norme del 2025, a far lavorare in zona la quota del cinquanta per cento, e le imprese di trasformazione con sede fuori dal territorio possono concorrere in condizioni di parità. Il rinvio al 2035 non ha salvato la legge: per la Corte il differimento non attenua il contrasto con la Costituzione. Resta invece ferma la competenza regionale in materia di cave, che però non arriva fino a riservare alle imprese del posto una fase della lavorazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/90