Non contestazione in cassazione: necessario trascrivere gli atti rilevanti (Cass. civ. Sez. I n. 24177 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunci in cassazione l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale nella quale il fatto è stato specificamente allegato e trascrivere, nella misura necessaria, gli atti propri e quelli della controparte dai quali dovrebbe risultare la mancata contestazione. La non contestazione presuppone infatti una precedente allegazione puntuale del fatto. L’omesso esame di documenti non integra di per sé il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: occorre individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il cui esame avrebbe determinato con certezza una diversa decisione.
Il Fatto
Il titolare di una struttura sanitaria aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di un’azienda sanitaria per il pagamento di prestazioni specialistiche odontoiatriche. L’azienda aveva proposto opposizione, deducendo anche il superamento del budget contrattuale. Riuniti i giudizi, il Tribunale aveva revocato le ingiunzioni e accolto solo in parte le pretese economiche.
La Corte d’appello aveva riconosciuto al professionista una somma inferiore rispetto a quella originariamente richiesta, compensando le spese del grado. Il creditore proponeva ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che alcuni fatti relativi alla prosecuzione di trattamenti già iniziati non fossero stati contestati e, dall’altro, che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare documenti decisivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Cassazione ribadisce che il principio di non contestazione non può essere invocato in modo astratto. Chi sostiene che il giudice abbia erroneamente escluso o applicato tale principio deve consentire alla Corte di verificare direttamente il contenuto degli atti processuali rilevanti. È quindi necessario indicare dove il fatto sia stato allegato e trascrivere i passaggi indispensabili dell’atto proprio e delle difese avversarie.
La ragione è che l’onere di contestazione specifica presuppone un’allegazione altrettanto specifica. Senza la riproduzione degli atti non è possibile verificare né il contenuto dell’allegazione originaria né se la controparte abbia effettivamente omesso di contestarla. La carenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
Il secondo motivo viene valutato alla luce dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte precisa che il vizio deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, decisivo per il giudizio. Non è sufficiente denunciare genericamente il mancato esame di uno o più documenti. Occorre dimostrare che il fatto rappresentato da quei documenti sia stato discusso tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa.
Nel caso concreto il ricorrente non aveva chiarito né la decisività del fatto rappresentato dalla documentazione richiamata né se il relativo contenuto fosse stato effettivamente oggetto di discussione. Inoltre, l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
La Corte ritiene corretta anche la compensazione delle spese, poiché l’accoglimento soltanto parziale dell’unica domanda integra una situazione di soccombenza reciproca. Poiché il ricorrente aveva chiesto la decisione dopo una proposta di definizione anticipata che prospettava l’inammissibilità e il giudizio è stato definito in conformità a tale proposta, trovano inoltre applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna aggiuntiva in favore della controparte e della Cassa delle ammende. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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