Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 98 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., il conto giudiziale è oggetto di obbligo di deposito a carico dell’agente contabile. Quando il conto viene trasmesso alla segreteria della Sezione nel corso del giudizio, anche a seguito della notifica dell’istanza del P.M. e del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. La definizione avviene con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 cod. giust. cont., salvo il caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che attiva la fase collegiale di cui all’art. 142 cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha presentato ricorso al Giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno di un comune, in riferimento alla struttura ricettiva con ivi indicato esercizio, per l’esercizio finanziario 2019. Il ricorso era iscritto al registro di segreteria.
Il Giudice monocratico, con proprio decreto, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. La Procura ha poi chiesto la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, domandando l’accertamento del mancato deposito del conto nei termini, la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile e la determinazione di una sanzione pecuniaria. Nel corso del giudizio l’agente contabile ha comunicato di aver trasmesso il conto giudiziale all’ente, allegando la relativa ricevuta telematica, e il comune ha depositato il conto giudiziale parificato. All’udienza di discussione il P.M. ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico muove dalla qualificazione del giudizio per resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, cod. giust. cont., esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 cod. giust. cont., salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale di cui all’art. 142 cod. giust. cont.
Il richiamo ai precedenti conferma la ricostruzione del rito. Il Giudice richiama, tra le altre, le sentenze della Sezione giurisdizionale per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, delle Sezione giurisdizionale per la Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, della Sezione giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 472/2016.
Come esposto in fatto, il conto relativo all’esercizio 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione. Questo dato fattuale è decisivo: l’obbligo di deposito che aveva giustificato l’instaurazione del giudizio risulta adempiuto, sicché l’interesse della Procura regionale alla prosecuzione del giudizio è venuto meno.
Su tali premesse il Giudice, prese in esame le richieste del P.M. formulate in udienza, dichiara la cessazione della materia del contendere. In particolare, la richiesta di sanzione pecuniaria per il grave e ingiustificato inadempimento e la richiesta di compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile restano assorbite dalla cessazione della materia del contendere, non essendosi verificato l’inadempimento presupposto.
Il Giudice riserva espressamente la fase successiva. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., come chiarito anche dalle Sezioni giurisdizionali per il Veneto (sentenza n. 100/2019) e per la Campania (sentenza n. 472/2016). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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