Controllo Corte dei conti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 10 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità. Esso non invade la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni, ma è funzionale a evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l’adozione di eventuali misure correttive. L’obbligo di comunicazione degli esiti alla competente Sezione regionale di controllo non assolve a mere finalità conoscitive, ma è strumentale allo svolgimento delle verifiche di competenza. Restano ferme le scelte gestionali degli enti, purché sufficientemente motivate e conformi al TUSP.

Il Fatto

In adempimento dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, numerosi enti pubblici della Valle d’Aosta hanno trasmesso alla Sezione regionale di controllo gli atti di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022, unitamente ai relativi piani di razionalizzazione. Gli atti sono pervenuti tra il 15 dicembre 2023 e l’8 gennaio 2024.

La Sezione, constatata l’omessa comunicazione da parte degli ordini professionali, li ha invitati a provvedere. Ricevute le comunicazioni, ha sottoposto a controllo i provvedimenti degli enti esaminati per verificarne la sostanziale conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e di predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. I provvedimenti vanno adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro e alla competente Sezione regionale di controllo.

Il Collegio richiama la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle autonomie, che ha rimarcato la centralità del processo di razionalizzazione e la sostanziale continuità tra revisione straordinaria e razionalizzazione periodica, entrambe preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell’art. 20. Tra queste figurano le partecipazioni non indispensabili, le società prive di dipendenti o con amministratori in numero superiore ai dipendenti, le c.d. società-doppione e quelle con fatturato medio inferiore a un milione di euro nel triennio.

La Corte qualifica il proprio controllo come riesame di legalità e regolarità. Le verifiche non invadono l’autonomia decisionale degli enti, ma sono finalizzate a evidenziare irregolarità e anomalie per l’adozione di misure correttive. In questa cornice, il Collegio esamina le singole posizioni: per l’Associazione dei maestri di sci prende atto del superamento della soglia di fatturato, già oggetto di rilievi nelle precedenti deliberazioni, invitando al monitoraggio; per l’Automobile Club ritiene sufficientemente motivate le ragioni del mantenimento della partecipata in house; per gli enti che detengono quote in IN.VA. S.p.A., riconosce la conformità delle scelte ai requisiti dell’art. 4 del TUSP.

Quanto agli ordini professionali, la Sezione ribadisce la loro soggezione alle norme del TUSP e al conseguente controllo, in coerenza con la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 delle Sezioni riunite, ritenendola fondata non solo sul piano letterale-sistematico ma anche in coerenza con la ratio della normativa. All’esito, il Collegio delibera la sostanziale conformità al TUSP dei provvedimenti esaminati, raccomandando agli enti la pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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