Obbligo di riversamento TARSU solo sull’effettivamente incassato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 169 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella gestione transitoria del ciclo dei rifiuti in Campania, l’art. 11, comma 5-ter, d.l. n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010, ancora il termine di riversamento della quota provinciale TARSU all’effettivo incasso. Ne deriva che il Comune è tenuto a trasferire alla Città Metropolitana solo le somme riscosse, restando escluso ogni obbligo di riversamento degli importi iscritti a ruolo e non incassati. Il rischio del mancato incasso grava su entrambi gli enti coinvolti, non essendo più vigente il principio del “non riscosso per riscosso”. Il potere di determinazione della tariffa va esercitato dalla Provincia entro il termine perentorio di approvazione del bilancio, con conseguente illegittimità dei conguagli successivi.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia, emetteva nei confronti del Comune di Giugliano in Campania un’ordinanza-ingiunzione per il mancato riversamento della quota provinciale TARSU del triennio 2010-2012, per oltre sei milioni di euro.
Il Comune proponeva opposizione davanti al giudice ordinario, che declinava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio, il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva per esternalizzazione del servizio di riscossione, la nullità dell’ingiunzione per carenza di visto di esecutività e il difetto di certezza del credito; nel merito contestava la quantificazione sulla base dei costi definitivi anziché degli incassi e la tardività delle delibere di conguaglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La legittimazione attiva spetta alla Città Metropolitana, titolare degli impianti e del diritto all’incameramento del tributo: la società provinciale era stata istituita per l’accertamento e la riscossione verso i contribuenti, non per il recupero delle somme dovute dai Comuni. Sussiste la legittimazione passiva del Comune, poiché l’esternalizzazione del servizio non modifica la titolarità del potere impositivo. Il procedimento monitorio ex R.D. n. 639/1910 è utilizzabile dalla pubblica amministrazione, e l’ingiunzione è esecutiva di diritto per effetto dell’art. 229 della legge n. 51/1998. La prescrizione è quella ordinaria decennale, interrotta dalle richieste periodiche dal 2010 al 2016.
Nel merito l’opposizione è accolta. La Corte distingue la copertura previsionale dei costi, garantita dall’emissione dei ruoli, dall’obbligo di riversamento, che riguarda solo quanto effettivamente incassato. Il comma 5-ter àncora il termine di trasferimento all’effettivo incasso, sicché non può restare a carico del solo Comune il rischio del mancato incasso, dovendo gravare su entrambi gli enti.
Quanto alla determinazione della tariffa, il potere va esercitato entro il termine perentorio di approvazione del bilancio, limite invalicabile della discrezionalità amministrativa. Il conguaglio per il 2012 e l’incremento del costo unitario per il 2010, deliberati dopo tale termine, non sono dovuti; risultano invece tempestive le delibere relative agli anni 2011 e 2012.
Dalla documentazione emerge che le somme riscosse ammontano a euro 15.029.130,32, di pari importo riversate alla Città Metropolitana. Applicando il principio enunciato, null’altro è dovuto: l’ordinanza-ingiunzione è annullata, con compensazione parziale delle spese.
Nota della Redazione
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