Revisione patente: necessaria motivazione rafforzata, non basta il sinistro (TAR Liguria n. 1068 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 non costituisce una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare preventiva, espressione di ampia discrezionalità. Esso è legittimo solo in presenza di una situazione che faccia insorgere un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici del conducente. Ne consegue l’obbligo di una motivazione approfondita, incentrata sulle ragioni del venir meno dell’idoneità alla guida, valutate sulle caratteristiche concrete dell’episodio. Non è ammesso l’automatismo: il solo verificarsi dell’incidente non giustifica la revisione, occorrendo profili di obiettiva gravità della condotta o infrazioni reiterate. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende l’atto illegittimo e ne impone l’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida, dopo che egli aveva perso il controllo del proprio motociclo mentre percorreva una strada provinciale, cadendo a terra insieme alla passeggera.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, insufficienza di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto di aver tenuto una bassa velocità e di essere caduto per la perdita di aderenza del mezzo sul fondo reso scivoloso dalla pioggia. Il Ministero si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: la revisione della patente non è una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare preventiva, adottabile quando emerga un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici in capo al conducente. Data la sua natura ampiamente discrezionale e l’incidenza sulla sfera giuridica del privato, l’atto deve essere sostenuto da una motivazione approfondita, calibrata sulle caratteristiche concrete dell’episodio.

Il Tribunale richiama un orientamento consolidato, citando Cons. St. sez. V n. 5892 del 2024, Cons. St. sez. IV n. 44 del 2021 e varie pronunce di prime cure. Da tale indirizzo ricava il divieto di automatismo: non una qualsiasi violazione del codice della strada può dare luogo alla revisione, ma devono sussistere profili di obiettiva gravità della condotta o infrazioni reiterate.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva la carenza istruttoria e motivazionale. La Motorizzazione ha rinviato al rapporto della Polizia stradale, che indica la perdita di controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato e di una velocità “poco prudenziale”. Tuttavia non risulta calcolata l’effettiva velocità di marcia: l’Amministrazione ha desunto l’imprudenza dalla mera verificazione del sinistro.

Il corredo motivazionale non confuta la diversa dinamica prospettata dal ricorrente, il quale ha rappresentato una bassa velocità e la caduta in curva per perdita di aderenza sul fondo scivoloso. I referti medici confermano la compatibilità dei lievi traumi con un incidente a bassissima dinamica, e il mezzo ha riportato solo un’abrasione laterale.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate tra le parti, con rifusione del contributo unificato a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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