Inquadramento ex lege dei vigili del fuoco e legittimo affidamento sull’anzianità (Cons. Stato n. 1069 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale dei Vigili del Fuoco nelle qualifiche dei ruoli direttivi logistico-gestionali, disposto dall’art. 257 del d.lgs. n. 217/2005 come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 127/2018, costituisce atto vincolato: l’Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità. Il passaggio a una qualifica di nuova istituzione non comporta azzeramento dell’anzianità pregressa, che resta utile ai fini del computo richiesto per l’ammissione ai concorsi e della maturazione degli scatti convenzionali secondo l’art. 212 del d.lgs. n. 217/2005. L’eventuale immissione nel ruolo di personale proveniente da qualifiche inferiori non lede il legittimo affidamento di chi abbia maturato una maggiore anzianità, quando l’inquadramento consegua direttamente alla legge.
Il Fatto
Cinque dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Ministero dell’Interno, hanno impugnato davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali con cui l’Amministrazione li ha inquadrati nella qualifica di direttore vice dirigente logistico gestionale e ha determinato la relativa anzianità, con immissione in ruolo dal 1° gennaio 2018.
I ricorrenti, già inquadrati nel profilo di funzionario amministrativo-contabile direttore vice dirigente dal 1° gennaio 2006 dopo una procedura selettiva interna, hanno lamentato la disparità di trattamento rispetto a personale di provenienza inferiore, la perdita dell’anzianità maturata e la violazione del legittimo affidamento nel mantenimento della qualifica più favorevole. Il TAR ha respinto il ricorso; gli originari ricorrenti hanno proposto appello, riproponendo le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibili, perché tardive ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., le difese depositate dall’Avvocatura dello Stato con atto rubricato “Richiesta di passaggio in decisione”. Il Collegio ha rimarcato l’uso surrettizio dell’atto, volto a veicolare fuori termine deduzioni difensive e a precludere alla controparte l’esercizio del contraddittorio. Di tale condotta si è tenuto conto nella compensazione delle spese.
Nel merito l’appello è stato respinto. Il punto centrale è la natura dell’inquadramento: esso discende direttamente dalla legge, che non assegna all’Amministrazione alcun margine di scelta. L’art. 257 del d.lgs. n. 217/2005, modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 127/2018, stabilisce che il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. I decreti impugnati costituiscono quindi atto vincolato.
Il Collegio ha poi escluso, in fatto, il pregiudizio lamentato. Gli appellanti, assunti con il diploma di istruzione secondaria in profili non direttivi, hanno beneficiato dell’inquadramento in ruoli direttivi altrimenti riservati a personale laureato e abilitato. Lungi dall’azzerare l’anzianità, i provvedimenti hanno consentito l’accesso a una posizione superiore; il pregresso servizio resta valutato ai fini del computo per l’ammissione ai concorsi straordinari per primo dirigente.
La tesi dell’equiparazione in peius è stata infine smentita dal dato normativo: l’art. 257, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005 prevede l’inquadramento secondo l’ordine del ruolo di provenienza, mentre l’art. 212 del medesimo decreto riconosce lo scatto convenzionale in base alla sola anzianità maturata nei ruoli direttivi, che gli appellanti non avevano mai rivestito prima dei decreti impugnati. L’appello è stato quindi respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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