Modifiche non sostanziali all’AIA escluse da VIA: improcedibilità per cessata attività dell’impianto (TAR Puglia n. 919 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’attività dell’impianto autorizzato sia cessata e gli atti impugnati abbiano, di conseguenza, esaurito i propri effetti. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati solo se la parte ricorrente abbia espressamente dichiarato di avere interesse a tale pronuncia ai fini risarcitori. In assenza di tale dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un comune impugnava la determinazione con cui la Regione aveva escluso dalla valutazione di impatto ambientale la modifica progettuale, qualificata come non sostanziale, dell’autorizzazione integrata ambientale di una piattaforma di trattamento di rifiuti solidi urbani. Il ricorrente contestava il presupposto stesso della valutazione, ritenendo che le modifiche comunicate dal gestore presentassero potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali e che, pertanto, avrebbero dovuto essere assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Si costituivano in giudizio la Regione, la società controinteressata e la Provincia, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso. Successivamente, la società gestrice documentava la cessazione dell’attività dell’impianto a decorrere dal 30.06.2023, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dato atto che i provvedimenti impugnati avevano da tempo esaurito i propri effetti, in quanto l’impianto aveva cessato la propria attività il 30.06.2023. Tale circostanza, comprovata dalla documentazione versata in atti dalla società controinteressata, determinava il venir meno dell’interesse del comune ricorrente alla decisione nel merito.
In applicazione del principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, il Tribunale ha precisato che, a fronte dell’improcedibilità della domanda di annullamento, il giudice può pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, ex art. 34, terzo comma, c.p.a., solo se la parte ricorrente abbia manifestato espressamente l’interesse a tale pronuncia ai fini risarcitori.
Nel caso di specie, il comune ricorrente non aveva reso alcuna dichiarazione in tal senso, né aveva depositato memorie difensive in vista dell’udienza di merito. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite tra tutte le parti del giudizio in ragione delle peculiarità della decisione.
Nota della Redazione
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