Ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento e penalità di mora ex (TAR Calabria n. 1069 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza assegna un termine per l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 2112 del 21 novembre 2022 il TAR Calabria aveva condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. La decisione, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva nel novembre 2022.

Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione della sentenza e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. La Regione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato. Non avendo la Regione dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alle spese sostenute dopo l’emissione della sentenza, il Tribunale le riconosce in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, liquidandole in euro 27,54 per rilascio copie ed euro 11,80 per notifica del titolo in forma esecutiva, secondo quanto dimostrato in giudizio.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 25 giugno 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di 40 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi 40 giorni su istanza della parte ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *