Revisione prezzi nei contratti Consip: spetta l’aggiornamento del canone anche oltre la scadenza dell’ordinativo (TAR Puglia n. 338 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti di appalto di servizi stipulati tramite convenzione Consip, la clausola di revisione periodica del prezzo ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., prevalendo sulla disciplina civilistica di cui all’art. 1664 c.c. Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia per l’an che per il quantum della pretesa. L’aggiornamento del canone deve essere applicato in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, e la decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 va fissata dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto, non già dalla scadenza delle fatture.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, aveva stipulato con un istituto comprensivo un ordinativo principale di fornitura nel 2013, seguito da numerosi atti aggiuntivi. A far data dal settembre 2018, la società aveva richiesto l’applicazione della clausola di revisione prezzi prevista dalla convenzione, ma l’amministrazione scolastica aveva opposto diniego, respingendo la fattura emessa. La società aveva quindi proposto ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione della giurisdizione, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025 e l’orientamento delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, secondo cui l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve al giudice amministrativo tutte le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo, sia con riguardo all’an che al quantum della pretesa, superando il tradizionale riparto fondato sulla natura della situazione giuridica azionata.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, evidenziando che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 prevede l’obbligatorietà della clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti a esecuzione continuata, costituendo disciplina imperativa che integra automaticamente la volontà negoziale difforme. La lex specialis della convenzione Consip, in particolare l’art. 10, comma 5 della convenzione e il par. 9.4 del capitolato tecnico, ha declinato tale obbligo prevedendo l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, con decorrenza dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.

Il Collegio ha quindi accertato il diritto della società alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-febbraio 2020, escludendo che la scadenza dell’ordinativo principale possa porre nel nulla il meccanismo revisionale previsto per i contratti di durata. Quanto agli interessi moratori, la Corte ha invece accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo che la decorrenza ex d.lgs. n. 231/2002 non possa essere anteriore alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso, dovendo gli interessi decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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