Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di reiezione dell’appello (TAR Puglia n. 216 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di primo grado avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’appello proposto avverso la sentenza che aveva annullato l’originaria aggiudicazione venga respinto dal giudice di secondo grado. La definitività della statuizione sull’aggiudicazione originaria priva di utilità la decisione sull’impugnazione della successiva aggiudicazione, determinando la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. In presenza di tale sopravvenienza, il giudice dichiara l’improcedibilità senza pronunciarsi sul merito, con possibile compensazione delle spese in considerazione dell’esito della lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comune di Cerignola aveva disposto l’aggiudicazione del servizio di guardiania del Palazzo di Città e di pulizia degli immobili comunali in favore della controinteressata, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente. Il ricorso traeva origine dall’esigenza di evitare preclusioni processuali in relazione all’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del medesimo TAR che aveva annullato l’originaria aggiudicazione in favore della società ricorrente.
Il giudice di primo grado, con ordinanza collegiale, disponeva il rinvio della trattazione del merito all’udienza pubblica, rilevando il rapporto di connessione con il giudizio pendente in appello, nel quale era stata disposta una verificazione sulla congruità dell’offerta presentata dalla società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto che il Consiglio di Stato, con sentenza successiva, ha respinto l’appello proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza di annullamento dell’originaria aggiudicazione. Tale esito determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, attesa la definitività della statuizione sulla controversia principale.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’oggetto del ricorso, concernente l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata all’esito della procedura, risulta privo di utilità concreta per la ricorrente una volta che l’aggiudicazione originaria, in suo favore, sia stata definitivamente annullata in sede di appello. La sopravvenienza processuale rende, pertanto, improcedibile il ricorso, non residuando alcun interesse alla sua definizione nel merito.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, ravvisando la sussistenza di giustificate ragioni in considerazione dell’esito complessivo della vicenda contenziosa e dell’adesione della parte controinteressata alla dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse formulata dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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