Revisione prezzi senza clausola di gara: diniego dovuto e difetto di giurisdizione (TAR Toscana n. 1746 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è ammessa soltanto se i documenti di gara iniziali contengano una clausola chiara, precisa e inequivocabile, in conformità all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. In mancanza di tale clausola, il diniego opposto dalla stazione appaltante costituisce un atto sostanzialmente dovuto, espressione di potere autoritativo che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), cod. proc. amm.. La modifica degli importi ex art. 106, comma 2, presuppone invece un accordo delle parti, non essendo l’appaltatore titolare di una situazione soggettiva azionabile in forza della buona fede. Resta estranea a tale giurisdizione la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ., che appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente si è aggiudicata la procedura indetta dalla fondazione resistente per l’affidamento quadriennale, prorogabile di due anni, dei servizi di vigilanza e sicurezza presso i propri locali. Il contratto è stato stipulato nel giugno 2021. Nel corso dell’esecuzione, l’appaltatrice ha chiesto l’adeguamento degli importi, invocando il sopravvenuto aumento dell’indice FOI e il rinnovo del contratto collettivo di settore.

La stazione appaltante ha respinto l’istanza, rilevando l’assenza in contratto di una clausola di revisione e l’inapplicabilità dei rimedi invocati dall’appaltatrice. Il diniego, confermato in sede di riesame, è stato impugnato con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, estesi anche alla successiva proroga del servizio. È seguito l’intervento della società cessionaria del ramo d’azienda comprensivo del contratto. Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti, l’accertamento del diritto al compenso revisionale e, in subordine, la risoluzione del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva anzitutto che la procedura si è svolta nel vigore del d.lgs. n. 50/2016, alla cui disciplina resta attratta l’esecuzione del contratto. L’art. 106, comma 1, lett. a) ammetteva le modifiche contrattuali solo se previste nei documenti di gara iniziali con clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, senza alterare la natura generale del contratto.

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa: a differenza del precedente codice del 2006, che imponeva l’inserimento obbligatorio della clausola revisionale nei contratti a esecuzione continuativa, il legislatore del 2016 ha riconosciuto alle stazioni appaltanti la mera facoltà di prevederla. La previsione recepisce la disciplina eurounitaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia, contraria alle modifiche che, snaturando l’affidamento originario, violino la parità di trattamento e la trasparenza.

Nel caso concreto, nessuna clausola di revisione compare nel contratto né negli atti della procedura. Il rifiuto della fondazione costituisce pertanto un atto sostanzialmente dovuto, espressione di un potere autoritativo sull’an della revisione, che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue l’infondatezza della pretesa di sostituzione automatica della pattuizione sul prezzo ex art. 1339 cod. civ.

Quanto alla modifica degli importi ex art. 106, comma 2, il Collegio ritiene che essa presupponga un accordo delle parti: mancando questo, l’appaltatore non era titolare di alcuna situazione soggettiva tutelabile, non potendo la buona fede imporre alla stazione appaltante obblighi difformi dal contratto. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale introdotto dal d.lgs. n. 36/2023 non ha portata retroattiva. Non sussistono le condizioni per una questione di legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di escludere la revisione in assenza di previsione iniziale.

Il Tribunale riconosce che l’appaltatore non era privo di tutela, rinvenibile nel rimedio civilistico della risoluzione con riconduzione ad equità ex art. 1467 cod. civ.. Il relativo capo di domanda esula però dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed è inammissibile in quella sede. Il ricorso è quindi respinto e, per i capi indicati, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con condanna delle ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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