Proprietà pubblica della scala esterna e sindacato incidentale del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 1689 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può accertare in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la natura pubblica o privata di una strada e la sussistenza di una servitù di uso pubblico, quando tale accertamento rilevi ai fini della legittimità del provvedimento impugnato. In assenza di un titolo idoneo, il transito sporadico o occasionale di terzi non è sufficiente a dimostrare la servitù di uso pubblico, quand’anche la strada privata serva da collegamento con la viabilità pubblica. Le previsioni dello strumento urbanistico non hanno valore dirimente sull’assetto proprietario. L’ordine di demolizione che impone la ricostruzione di un manufatto presupponendone l’insistenza su area pubblica è illegittimo se tale presupposto non è provato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari in un condominio di una frazione montana, impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto il ripristino dei luoghi. Il procedimento trae origine dalla contestata demolizione, in assenza di titolo, di una scala facente parte di asseriti percorsi pedonali comunali, con realizzazione di un terrazzo privato.
Dopo un sopralluogo emergono ulteriori opere, in parte difformi dai titoli e in parte prive di titolo. Il Comune respinge le osservazioni dei ricorrenti, assume l’insistenza della scala su proprietà pubblica e richiama il vincolo paesaggistico. Il provvedimento ordina la ricostruzione della scala (punto 1) e, per le opere su aree private, la presentazione di istanza di sanatoria (punto 2).
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo: i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono tipizzati e vincolati, sicché la comunicazione di avvio non è nemmeno dovuta. Nel caso concreto il Comune ha comunque inviato due comunicazioni e le osservazioni sono state valutate.
È invece fondato il secondo motivo. La questione della natura pubblica della scala è rilevante, perché su di essa si fonda la differenza di trattamento tra opere su area pubblica e opere su area privata, in coerenza con l’art. 35 d.P.R. 380/2001. Le convenzioni richiamate attestano però che l’area era di proprietà privata e non prevedono alcuna cessione o asservimento della scala all’uso pubblico.
Il Comune non ha dimostrato né la proprietà pubblica dell’area né un obbligo convenzionale inadempiuto. La tavola del PRG richiamata individua un percorso pedonale “di progetto” in posizione diversa dalla scala e, in ogni caso, le previsioni urbanistiche non sono dirimenti sull’assetto proprietario.
Il terzo motivo è respinto: la Soprintendenza ha chiarito che l’intera frazione ricade nel vincolo paesaggistico di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.Lgs. 42/2004 e in quello ex lege della montagna alpina. Le esenzioni di cui all’allegato A del d.P.R. 31/2017 non operano, poiché l’intervento va valutato in modo globale e non atomistico.
Anche il quarto motivo è respinto: l’assenza di autorizzazione paesaggistica basta a legittimare la demolizione, e il terrapieno con muro di sostegno non è riconducibile a edilizia libera né a mero consolidamento. Il quinto motivo è accolto nei limiti del secondo: cade la ragione della difformità di trattamento, poiché non risulta l’insistenza della scala su area pubblica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.