Termini perentori della VIA PNRR-PNIEC e silenzio del MASE (TAR Toscana n. 1745 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti attuativi del PNIEC e del PNRR, disciplinati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, sono perentori ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. Il criterio di priorità di trattazione delle istanze fondato sulla maggiore potenza installata, già previsto dall’art. 8, comma 1, cod. amb., non introduce alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini e non legittima la sospensione o la dilatazione dei procedimenti incardinati con istanze diverse. Le difficoltà organizzative interne e l’elevato numero di progetti pendenti non possono giustificare il superamento dei termini, che assolvono una funzione di certezza dei tempi dell’azione amministrativa. Ne deriva l’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’Amministrazione di adottare una determinazione esplicita e conclusiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo da realizzarsi in provincia di Grosseto. Dopo le integrazioni progettuali e la seconda fase di consultazione pubblica, conclusasi il 20 giugno 2025, il procedimento non ha registrato ulteriori avanzamenti: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha reso il parere di competenza, il Ministero della Cultura non ha espresso il concerto e il MASE non ha adottato il provvedimento finale.

La società ha più volte diffidato l’Amministrazione a concludere il procedimento. Il MASE ha replicato rappresentando di aver trasmesso la documentazione agli organi competenti e di attendere l’esito delle rispettive fasi istruttorie, senza indicare tempi. Persistendo l’inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina applicabile. L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 fissa termini precisi: la Commissione si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Il comma 7 qualifica tutti i termini del procedimento come perentori, richiamando gli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990. L’inosservanza integra gli estremi dell’inerzia e rende ammissibile l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.

La questione centrale riguarda la portata dell’art. 8 cod. amb., che definisce l’ordine di trattazione dei progetti. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento amministrativo, secondo cui il criterio di priorità basato sulla maggiore potenza installata costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla perentorietà dei termini. Le Sezioni hanno più volte ribadito che l’introduzione di un ordine di priorità non può di per sé legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze.

Il Collegio richiama la clausola di salvaguardia dell’art. 3-bis, comma 3, cod. amb., secondo cui le norme del codice dell’ambiente possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi. La novella del 2024 ha articolato l’ordine di priorità demandando a un decreto interministeriale l’individuazione delle tipologie progettuali, ma non ha introdotto alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini. Il comma 1-ter conferma anzi il rispetto dei termini dei procedimenti PNRR.

La Sezione estende tali principi al caso concreto, rilevando la piena sovrapponibilità con le proprie precedenti pronunce. Il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione è scaduto il 20 luglio 2025; il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione è spirato il 13 ottobre 2025; il termine complessivo di centosessanta giorni è venuto meno il 12 novembre 2025. Anche dopo la diffida, l’Amministrazione non ha adottato alcun atto conclusivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, nonché dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura per quanto di rispettiva competenza. Ordina al Ministero della Cultura di provvedere entro trenta giorni, alla Commissione di predisporre lo schema e alla Direzione Generale del MASE di rendere gli atti conseguenti entro ulteriori quaranta giorni. Nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, assegnando ulteriori venti giorni per l’ipotesi di inutile decorso dei termini. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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