Illegittima la formula di gara che comprime il punteggio tra ribassi molto distanti (TAR Basilicata n. 594 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La formula matematica di attribuzione del punteggio all’offerta economica, contenuta nella lex specialis di una procedura di affidamento, che attribuisce punteggi molto prossimi al massimo prestabilito a fronte di ribassi notevolmente distanti tra loro e di importi sensibilmente differenti, viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023. La disposizione, infatti, richiede che la forcella di ponderazione dei criteri di valutazione presenti uno scarto adeguato tra minimo e massimo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. L’illegittimità della formula comporta l’annullamento dell’intera gara e la sua ripetizione, previa riformulazione della lex specialis, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’Amministrazione nell’individuazione di un diverso criterio di valutazione, né per rispetto della discrezionalità amministrativa, né per la tutela della par condicio e dell’affidamento dei concorrenti.
Il Fatto
Il Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica. Il bando prevedeva l’applicazione della formula “P=20 x Rmax/Rx”. La Commissione giudicatrice, con il verbale n. 4, aveva corretto la formula invertendo i termini della frazione, assegnando i punteggi; con il successivo verbale n. 5, ravvisato un “mero errore materiale”, aveva applicato la formula testualmente, modificando la graduatoria: la società ricorrente era così retrocessa dal secondo al terzo posto.
Dopo l’esclusione della prima classificata, l’appalto era stato aggiudicato alla controinteressata. La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione e la clausola del bando sulla formula, deducendo in via principale l’errore materiale della formula e in via subordinata l’illegittimità per illogicità, oltre a proporre istanza di accesso e domanda risarcitoria in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda principale, escludendo che la formula contenuta nella lex specialis fosse affetta da un errore materiale facilmente riconoscibile ed emendabile dalla Commissione. L’interpretazione della formula, pur essendo stata svolta in modo differente nei due verbali, era comunque possibile senza ricorrere a una correzione, e la scelta compiuta con il verbale n. 5, applicando la formula in modo conservativo, non poteva essere sostituita da una diversa opzione in sede di gara. Il richiamo alla Delibera ANAC n. 154/2021 è stato ritenuto inconferente, riguardando un’ipotesi diversa in cui l’applicazione della formula rendeva impossibile l’assegnazione dei punteggi.
Il Collegio ha invece accolto la domanda subordinata, ravvisando l’illogicità della formula “P=20 x Rmax/Rx”. È emerso che alla controinteressata, per un ribasso dell’1,11%, erano stati attribuiti 17,08 punti, mentre alla ricorrente, per un ribasso del 14%, erano stati assegnati 19,64 punti: differenze minime a fronte di ribassi e importi notevolmente distanti, con un’offerta economica più alta solo di circa 2,56 punti rispetto a quella di molto inferiore.
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dei criteri di valutazione, il TAR ha ritenuto la formula lesiva del principio di proporzionalità, poiché non garantisce un’adeguata differenziazione dei punteggi in base al merito delle offerte economiche, come richiesto dall’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023. Da tale violazione discende l’annullamento dell’intera procedura, non potendo il giudice sostituire un diverso criterio a quello illegittimo senza invadere la discrezionalità amministrativa e violare la par condicio, dovendosi presumere che i concorrenti abbiano formulato le proprie offerte facendo affidamento sulla formula indicata nel bando.
L’annullamento dell’aggiudicazione e della clausola del bando è stato considerato satisfattivo della domanda risarcitoria in forma specifica, poiché la ripetizione della gara restituisce alla ricorrente la chance di risultare aggiudicataria. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune al rimborso del Contributo Unificato.
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Nota della Redazione
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