Revisione: prove nuove inidonee non superano il giudizio di ammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 33105 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen., gli elementi sui quali la domanda si fonda devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen. La prova nuova, da sola o unitamente a quelle già acquisite, è quella idonea, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a ribaltare il giudizio di colpevolezza in termini di ragionevole certezza. Il giudice della revisione valuta congiuntamente il compendio originario e i nuovi dati: le allegazioni difensive che si limitano a contestare la ripartizione formale delle competenze e la disponibilità di strumenti operativi non scalfiscono un quadro probatorio fondato su convergenti risultanze testimoniali. La motivazione che dia conto dell’inidoneità delle nuove prove a inficiare l’accertamento è immune da censure in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo lo aveva riconosciuto colpevole, poi parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione delle norme sulla revisione e sull’art. 480 cod. pen., per non avere la Corte territoriale sussunto i fatti nella fattispecie del falso in atto pubblico in luogo di quella del falso ideologico aggravato, come già fatto per fatti analoghi; e il vizio motivazionale, per avere il giudice di appello svalutato le prove nuove — documentazione amministrativa sulle mansioni e sul badge, informativa di polizia giudiziaria, ricostruzione tecnica dei sistemi informatici — ritenute idonee a dimostrare l’impossibilità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Sezione I penale muove dall’art. 631 cod. proc. pen. e dal principio per cui la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto che renda il compendio probatorio originario incapace di sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Richiama Sez. V n. 34515 del 2021 e Sez. II n. 18765 del 2018 e, quanto alla rivalutazione congiunta del materiale, Sez. V n. 43631 del 2023.
Sul primo motivo, la Corte osserva che i Giudici della revisione hanno dato conto del perché le nuove prove non incidano sul giudizio di responsabilità. Le allegazioni sulla ripartizione formale delle competenze risultano già scrutinate nel merito: è stato accertato che il condannato era incaricato della digitazione delle carte di circolazione e svolgeva di fatto attività tecniche con concreta possibilità di intervenire sul sistema informatico.
Le dichiarazioni testimoniali convergenti hanno confermato che egli, al di là delle attribuzioni formali, si occupava di pratiche relative a veicoli modificati e provvedeva alla stampa delle relative carte di circolazione, disponendo degli strumenti necessari anche in sedi esterne. La dedotta mancanza di formale abilitazione o di consegna del badge è stata quindi ritenuta un difetto formale privo di incidenza.
La Corte valorizza la stessa condotta processuale del ricorrente, che ha riconosciuto la disponibilità di un badge per l’accesso al sistema e l’esistenza di procedure alternative di accesso, confermando implicitamente la propria capacità di accesso. La documentazione difensiva sui compiti formalmente attribuiti, i tabulati e le ricostruzioni alternative dei rapporti con i terzi sono stati giudicati frammentari, non univoci e meramente descrittivi di assetti formali.
Quanto al secondo motivo, la doglianza sulla qualificazione giuridica è dichiarata manifestamente infondata: le carte di circolazione hanno natura di atto pubblico fidefacente secondo Sez. V n. 32604 del 2022, cosicché la diversa qualificazione operata nella pronuncia asseritamente in conflitto non ne ha riconosciuto la natura. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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