Sospensione condizionale non limitabile alla sola pena detentiva (Cass. pen. Sez. VII n. 3547 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, quando la pena detentiva sia irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non ecceda nel complesso, all’esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall’art. 163 cod. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva. Una simile applicazione parziale determina un contrasto con la funzione rieducativa dell’istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume rilievo secondario. Ne consegue che il diniego della sospensione limitato alla sola multa è illegittimo, e la relativa motivazione, se sostanzialmente apparente, integra vizio deducibile in cassazione.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna loro inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 cod. pen.

Con i motivi di ricorso i condannati censuravano, tra l’altro, l’affermazione di penale responsabilità e la mancata applicazione della sospensione condizionale anche alla pena della multa. Proprio su quest’ultimo profilo si innesta la decisione della Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la non manifesta infondatezza del secondo motivo impone una immediata declaratoria di estinzione dei reati per il decorso del termine massimo prescrizionale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non sussistono infatti le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in tema di tentativo di frode in commercio di merce in magazzino, destinata anche a grossisti.

Il fulcro argomentativo è però di natura sostanziale. La Corte aderisce all’insegnamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all’esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall’art. 163 cod. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva. Una siffatta applicazione parziale si porrebbe in contrasto con la funzione rieducativa dell’istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario (Sez. I n. 53632 dell’11/07/2017, Attolino, Rv. 271820).

Su questa base la Corte ritiene che la motivazione del diniego della sospensione condizionale anche della multa sia sostanzialmente apparente, risolvendosi nelle stesse ragioni spese dalla Corte d’Appello a sostegno della rilevanza penale della condotta.

Le considerazioni svolte rendono ultronea la disamina delle ulteriori doglianze. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando i reati ascritti ai ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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