La rimessione non tutela vizi processuali del singolo giudice (Cass. pen. Sez. 7 n. 7640 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., è inammissibile per manifesta infondatezza quando non individui con precisione una “grave situazione locale”, intesa come fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge e connotato da abnormità tale da determinare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario nel suo complesso. Il legittimo sospetto non può configurarsi in relazione a condotte del singolo giudice o del pubblico ministero, per le quali l’ordinamento appresta rimedi diversi quali l’astensione e la ricusazione. Le violazioni processuali, ove realmente commesse, sono deducibili esclusivamente con gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la rimessione essere strumentalizzata per ottenere una valutazione anticipata sull’imputazione.
Il Fatto
Un imputato, in rapporto al giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 380 c.p., proponeva istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 c.p.p., deducendo una situazione di potenziale pregiudizio derivante da presunte violazioni processuali verificatesi dapprima nel giudizio di esecuzione civile e successivamente in quello penale.
L’istante denunciava, in particolare, la revoca delle prove a discarico e un colloquio riservato tra il giudice e le altre parti processuali al termine dell’udienza, con esclusione del difensore e dell’imputato stesso. Con memoria depositata con motivi aggiunti, ribadiva le proprie doglianze, invocando altresì la denuncia d’ufficio di presunti reati commessi nel corso della procedura esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, ha preliminarmente precisato che la richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione la “grave situazione locale” delineata dall’art. 45 c.p.p., rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili i dati fattuali posti a fondamento della stessa, non essendo ammesse deduzioni generiche, allusive o meramente evocative.
Illegittimo sospetto, ha ribadito il Collegio, può configurarsi solo in presenza di una situazione che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli magistrati, richiamando il principio secondo cui, per la compromissione dell’imparzialità del singolo giudice, l’ordinamento appresta il rimedio della ricusazione e dell’astensione, senza necessità di trasferire il processo ad altra sede (così Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366).
Quanto alle dedotte violazioni processuali, la Corte ha osservato come le stesse siano irrilevanti in sede di rimessione, potendo essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza che definisce il grado di giudizio. La vicenda relativa alla procedura esecutiva civile, strettamente connessa all’imputazione contestata, è stata ricondotta alla mera prospettazione della linea difensiva dell’imputato, non idonea a fondare il legittimo sospetto dell’intero ufficio giudiziario.
Con specifico riferimento alle questioni di nullità del giudizio di rimessione sollevate dall’istante, il Collegio ha escluso ogni vizio, rilevando da un lato l’autonomia tra il giudizio di cognizione e il procedimento di rimessione quanto alla nomina del difensore, e dall’altro la ritualità della nomina del difensore d’ufficio e degli avvisi di udienza, con l’enunciazione della causa di inammissibilità, come prescritto dall’art. 610, comma 1, c.p.p., trattandosi di valutazione spettante al Presidente ex art. 48, comma 2, c.p.p. e non di indebito anticipato giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex art. 48, comma 6, c.p.p., la condanna dell’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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