Inammissibile ricorso su differimento demolizione per asserita analogia con altra assoluzione (Cass. pen. Sez. III n. 4803 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione, che importa annullamento della sentenza, è soltanto quello che si traduce nella incompatibilità logica con altro passo della stessa sentenza ovvero, dopo la modifica apportata dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, con altri atti indicati nel motivo di gravame, purché appartenenti allo stesso processo. Non è quindi configurabile come vizio di motivazione la contraddittorietà rispetto a una decisione assunta in altra sede. Ne consegue che non è rivendicabile come erronea o illogica una decisione motivata sul mero rilievo di una opposta deliberazione relativa a un caso non identico ma solo asseritamente analogo, riguardante per giunta un altro soggetto, non concorrente. Corretta è la valorizzazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della insussistenza dei giudicati contrastanti richiesti dall’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

Il Fatto

Una ricorrente propone istanza al tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, chiedendo il differimento dell’esecuzione del provvedimento di demolizione di un’opera edilizia abusiva. Il giudice rigetta l’istanza con ordinanza del 25/07/2024.

Avverso tale ordinanza la ricorrente propone ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione. La questione arriva in Cassazione perché la ricorrente assume che, in un caso identico relativo alla stessa demolizione, sia intervenuta a favore di altro soggetto una sentenza di assoluzione, e che su un abuso oggetto della stessa procedura siano stati aperti altri procedimenti, uno ancora pendente e uno definito con decreto penale divenuto irrevocabile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Anzitutto perché reitera deduzioni già correttamente risolte dal giudice dell’esecuzione. In secondo luogo perché non può costituire valido argomento il richiamo ad altra decisione relativa ad altro soggetto, peraltro solo asserito quanto alle analogie e riguardante un fatto distinto.

La Corte ricorda che il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in incompatibilità logica con altro passo della stessa sentenza, ovvero — dopo la modifica dell’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46 — con altri atti indicati nel motivo di gravame, che devono tuttavia appartenere indefettibilmente allo stesso processo. Non è configurabile la contraddittorietà rispetto a una decisione assunta in altra sede, richiamando Sez. V n. 34643 del 08/05/2008.

Non è dunque rivendicabile come erronea o illogica una decisione sul mero rilievo di una opposta deliberazione relativa a un caso non identico ma solo asseritamente analogo, riguardante un altro soggetto, neppure concorrente. La Corte richiama Sez. V n. 17553 del 10/03/2021, secondo cui nemmeno in caso di affermazione di responsabilità di un concorrente nel medesimo reato, rispetto ad altri concorrenti assolti in separato procedimento per carenza di prova del dolo di concorso, sussiste contraddittorietà potenziale di giudicati, richiedendosi soltanto che il giudice di condanna evidenzi le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori rispetto alla decisione liberatoria, che fondano l’opposta soluzione.

Corretta è altresì la valorizzazione, da parte del giudice, della insussistenza di giudicati come richiesti dall’invocato art. 669, comma 8, cod. proc. pen., circostanza non esclusa neppure in ricorso. Destituito di fondamento è il richiamo a giurisprudenza riguardante l’esercizio della azione penale, nella stessa sede, per il medesimo fatto a carico del medesimo soggetto: nel caso in esame risalta la circostanza insuperabile dell’intervenuto giudicato in ordine al procedimento di cui si assume ormai tardivamente il carattere duplicatorio. Del resto, stante il carattere permanente del reato edilizio, suscettibile di continua evoluzione, la sussistenza di distinte date di accertamento, laddove corrisponda a progressive esecuzioni edilizie, descrive fatti non coincidenti, ostativi a ogni discorso sul ne bis in idem.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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