Attenuante del risarcimento valutata sul danno globale da bancarotta (Cass. pen. Sez. I n. 31294 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio sull’attenuante della particolare tenuità del danno e quello sulla congruità del risarcimento richiesto dall’art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen. vanno commisurati alla diminuzione globale provocata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto, non al solo ammontare del passivo fallimentare né al pregiudizio patito da ciascun creditore. Il danno risarcibile comprende anche le spese di insinuazione, il ritardo nel conseguimento del dovuto e il congelamento degli interessi. L’attenuante ha carattere oggettivo: rileva solo l’integralità del ristoro, patrimoniale e non patrimoniale, non il ravvedimento del reo. È contraddittoria la motivazione che, dopo aver accertato l’integrale soddisfacimento dei creditori, neghi l’attenuante sul presupposto di un pregiudizio non risarcito.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, riconosceva all’imputato l’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, l. fall. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e rideterminava la pena, confermando nel resto la decisione impugnata. Negava invece l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di norma penale e il vizio di motivazione. Sostiene che il passivo fallimentare ammontava a poco meno di 12.000,00 euro, che i creditori sono stati integralmente soddisfatti in sede di riparto e che il risarcimento è stato valutato congruo dalla procedura ed effettuato prima del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dalla sentenza di annullamento con rinvio che aveva già censurato il diniego di entrambe le attenuanti e che aveva enunciato il criterio di commisurazione del danno.
Richiamando la Sez. V n. 19981 del 01.04.2019, la Corte ribadisce che il giudizio sull’attenuante va posto in relazione alla diminuzione globale subita dalla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto in assenza degli illeciti. Lo stesso criterio vale per quantificare il danno ai fini dell’art. 62 n. 6 cod. pen.
La Corte qualifica l’attenuante come oggettiva: non rilevano il ravvedimento né le condizioni personali del reo, ma unicamente l’integralità del ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il riequilibrio patrimoniale deve essere pieno; nemmeno la spontanea cessione di tutti i beni varrebbe a rendere operante l’attenuante in difetto di tale pienezza, poiché l’interesse della vittima non lascia spazio a manifestazioni di ravvedimento, per le quali soccorrono altri istituti (Corte cost. n. 138 del 1998).
Sul punto la sentenza impugnata è contraddittoria. La Corte di appello aveva escluso l’attenuante osservando che il versamento di 5.000,00 euro non era dimostrato integralmente satisfattivo del pregiudizio dei singoli creditori, in termini di spese di insinuazione, ritardo e interessi. Nella stessa motivazione, però, aveva affermato che il passivo, contenuto in circa 12.000,00 euro, era stato integralmente soddisfatto e che l’impatto delle condotte sulla massa dei beni disponibili era trascurabile.
Il Collegio rileva che la Corte territoriale ha omesso di valutare che il passivo è stato integralmente coperto, che la procedura fallimentare è stata chiusa e che i creditori sono stati integralmente soddisfatti. La sentenza è pertanto annullata limitatamente al mancato riconoscimento dell’art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.