Revoca dell’abilitazione Entratel per gravi e reiterate irregolarità (TAR Campania n. 2710 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Entratel, disposta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998 per gravi o ripetute irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni, integra una decadenza di natura ripristinatoria e non afflittiva, riconducibile alla figura della vicenda pubblicistica estintiva di una posizione giuridica di vantaggio. Una volta accertati i presupposti, il provvedimento si configura come atto vincolato e “dovuto”, con la conseguenza che le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 non ne condizionano la legittimità e che l’eventuale omissione resta assorbita dal meccanismo dell’art. 21-octies, comma secondo, della legge n. 241/1990. La riserva di competenza della Direzione regionale prevista dall’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997 riguarda le sanzioni pecuniarie per le violazioni dichiarative e non si estende al diverso provvedimento di revoca dell’abilitazione.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore abilitato al servizio di assistenza fiscale e trasmissione telematica delle dichiarazioni, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la revoca dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Entratel, notificato il 23.12.2022.

A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto numerose inadempienze: la mancata o ritardata presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli assistiti, il rilascio di visti di conformità infedeli e un consistente debito erariale. Il ricorrente ha proposto ricorso articolando tre motivi, incentrati sull’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente, sulla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e sull’insussistenza dei presupposti normativi della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il gravame. Sulla censura di incompetenza ha rilevato che l’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, invocato dal ricorrente, disciplina le sanzioni pecuniarie per le violazioni dichiarative e riserva alla Direzione regionale la relativa competenza, mentre il provvedimento impugnato trova la propria fonte nell’art. 8 del D.M. 31.7.1998, che non contiene una riserva analoga e si riferisce più genericamente all’Amministrazione finanziaria.

Quanto al secondo e al terzo motivo, trattati congiuntamente, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’atto in questione va ricondotto, al di là del nomen iuris di “revoca”, alla figura della decadenza, con funzione ripristinatoria e non afflittiva, scaturente dalla violazione di prescrizioni essenziali al perdurante godimento del beneficio. Ne deriva che, accertati i presupposti, il provvedimento si pone come atto dovuto e vincolato, assoggettato all’art. 21-octies, comma secondo, della legge n. 241/1990.

La formulazione ampia dell’art. 8, comma 1, del D.M. 31.7.1998, che valorizza le irregolarità “gravi o ripetute”, consente di ritenere integrata la fattispecie già in presenza del solo requisito della gravità o di quello della reiterazione. Nel caso concreto il numero delle irregolarità, il rilascio di attestazioni infedeli e l’esposizione debitoria verso l’Erario hanno evidenziato un modus operandi non occasionale, incompatibile con la permanenza dell’abilitazione.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché il ricorrente era stato reso edotto delle violazioni e aveva potuto presentare memorie. L’art. 21-octies consente comunque di dimostrare l’irrilevanza della partecipazione ai fini dell’esito del procedimento. Lo stato di malattia addotto dal ricorrente non è stato rappresentato tempestivamente e, in ogni caso, non è imputabile all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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