La revisione prezzi non opera nei rinnovi contrattuali, anche se denominati proroghe (TAR Abruzzo n. 13 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa opera esclusivamente in caso di proroga del rapporto contrattuale e non in caso di rinnovo contrattuale. L’unico tratto distintivo tra i due istituti risiede nella presenza, nel rinnovo, di una attività di negoziazione, sia pur minima, intercorsa tra le parti: l’esito di tale negoziazione può concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni precedenti, dando vita a un nuovo autonomo rapporto contrattuale. Il rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale rende inapplicabile la norma imperativa sulla revisione dei prezzi. Nella fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo, incluso l’istituto di garanzia partecipativa di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune dell’Aquila aveva aggiudicato a un consorzio di cooperative sociali il servizio di assistenza scolastica qualificata in favore di alunni diversamente abili per il periodo 2011-2014. Il servizio era stato poi reiteratamente prolungato con atti formalmente denominati “proroghe”, disposti in attesa dell’espletamento di nuove procedure di gara. Il consorzio, che aveva continuato a svolgere il servizio fino al 2020, chiedeva al Comune la revisione dei prezzi per l’intero periodo e il pagamento delle differenze retributive conseguenti ai rinnovi del contratto collettivo nazionale. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo che i prezzi fossero stati rinegoziati nell’ambito di nuovi autonomi rapporti, e il consorzio impugnava il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso, con cui il consorzio lamentava la violazione dei diritti partecipativi per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., le controversie sulla clausola di revisione del prezzo si inscrivono nella fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti: in tale fase non trovano applicazione le norme sul procedimento, inclusa la garanzia di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. III, n. 8276/2024 e n. 6847/2023).
Nel merito, il Collegio ha richiamato la disciplina della revisione prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, rilevando come la giurisprudenza consolidata ne circoscriva l’operatività alla mera proroga e non al rinnovo del contratto (Cons. Stato, Sez. III, n. 8830/2023 e n. 1337/2018). Il discrimine tra i due istituti è stato individuato nella presenza di una sia pur minima attività di negoziazione, il cui esito può concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni precedenti, dando vita a un nuovo autonomo rapporto (Cons. Stato, Sez. V, n. 23/2025 e n. 7959/2021).
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha rilevato che le determinazioni dirigenziali prodotte in giudizio documentano come il consorzio avesse comunicato la propria disponibilità a proseguire il servizio sino alle varie scadenze “alle stesse condizioni già vigenti”, e come il Comune avesse richiesto la prosecuzione “agli stessi patti e condizioni in essere”. Il ricorrente ha così accettato, espressamente o tacitamente, le plurime proposte di rinnovo provenienti dal Comune, perfezionando autonome trattative, sia pure nella forma embrionale dell’accettazione della proposta di prosecuzione alle medesime condizioni del contratto originario. Le “proroghe” dovevano pertanto qualificarsi come rinnovi contrattuali, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi.
Il Collegio ha precisato che la circostanza che il servizio riguardasse attività connesse ai livelli essenziali delle prestazioni non implica la necessità di proseguire il rapporto originario mediante plurime proroghe tecniche, tanto più che il consorzio non aveva mai impugnato le determinazioni di proroga. Il diniego di revisione dei prezzi è risultato infine coerente con l’accertata attività di negoziazione intercorsa tra le parti, non potendo essere qualificato come annullamento d’ufficio di precedenti atti di proroga. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del consorzio alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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