Legittima l’interdittiva antimafia per cointeressenze societarie familiari (TAR Campania n. 2709 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure amministrative di prevenzione antimafia, il giudizio prefettizio di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa mantiene piena autonomia rispetto all’esito del processo penale, sicché non è escluso dalla assoluzione degli indagati per i reati-spia. Le cointeressenze societarie tra imprese facenti capo a familiari, tutte attinte da interdittiva, costituiscono il principale fattore di pericolo di inquinamento mafioso, non essendo necessario l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione. I legami parentali possono fondare il giudizio prognostico quando risultino collegati all’attività economica. Il decorso del tempo è elemento neutro, inidoneo da solo a smentire la permanenza dei legami in assenza di fattori nuovi e positivi attestanti l’interruzione. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è legittima in presenza di particolari esigenze di celerità, adeguatamente motivate.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore edile, è stata destinataria di un’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e riferita a un gruppo di tre imprese sottoposte ad analisi congiunta. Il provvedimento valorizzava la struttura delle partecipazioni societarie, interamente riconducibili a un medesimo nucleo familiare, e un insieme di elementi tratti da provvedimenti giurisdizionali penali, tra cui sentenze di condanna e ordinanze di custodia cautelare per reati di falsità, associazione di tipo mafioso e corruzione.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania deducendo tre motivi: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dei parametri di trasparenza e motivazione dell’azione amministrativa e l’illegittima esclusione dell’accesso alle misure di prevenzione collaborativa. Il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura procedimentale. La regola sancita dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 incontra una deroga espressa in presenza di particolari esigenze di celerità. Il Prefetto ha motivato l’omissione richiamando l’elevato potenziale infiltrativo della società e la commistione con le altre imprese del gruppo già colpite da interdittive. Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e può essere sacrificata quando l’Amministrazione abbia ponderato la gravità degli elementi indizianti e la non occasionalità dell’agevolazione: la mancanza del contraddittorio non può incidere sulla validità del provvedimento quando il quadro indiziario raccolto sia univoco e completo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che il quadro indiziario sia inconsistente. Il contenuto del provvedimento si connota per l’esaustività dell’analisi e la congruità della conclusione. È giurisprudenza pacifica che la valutazione prefettizia mantenga autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, potendo gli elementi posti a base dell’informativa essere già stati oggetto di giudizio con esito di proscioglimento. Il TAR rileva inoltre che elementi di controindicazione emergono proprio dalla lettura della sentenza di assoluzione richiamata.

Il passaggio centrale riguarda le cointeressenze economiche tra imprese appartenenti a familiari, tutte interdette. Esse costituiscono il principale fattore in cui si rinviene il pericolo di inquinamento mafioso. Il presupposto del potere prefettizio non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questo manifestarsi anche oltre la sua intenzione: l’esclusione della contiguità compiacente non vale da sola a escludere la contiguità soggiacente. I legami parentali possono legittimamente fondare la formulazione del pericolo secondo un procedimento di inferenza logica, in presenza di condizioni che colleghino la condizione parentale all’attività economica.

Il Collegio respinge anche l’argomento fondato sul decorso del tempo. Il fenomeno mafioso è per sua natura perdurante e un superamento dei fattori di controindicazione può reputarsi realizzato solo quando siano comprovati rilevanti elementi che attestino univocamente il concreto allontanamento dalle logiche malavitose. Il tempo, da solo, è elemento neutro.

Da tali considerazioni deriva la reiezione del terzo motivo. L’intreccio di interessi accertato non può essere ridotto a circostanza contingente, cosicché va escluso che il contagio possa qualificarsi come meramente occasionale e, con esso, l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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