Revoca dell’abilitazione di esaminatore aeromedico e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 6155 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di discrezionalità tecnica espresse da ENAC in materia di idoneità psicofisica del personale aeronautico è ammesso nei soli limiti della manifesta illogicità o della palese erroneità dei presupposti di fatto. In tale ambito il ricorrente non può limitarsi a opporre un giudizio valutativo sovrapponibile a quello dell’amministrazione. La revoca dell’abilitazione di esaminatore aeromedico costituisce misura legittima ove si fondi su una valutazione unitaria e complessiva delle omissioni e delle condotte del professionista, senza che sia necessario il riferimento a ciascun singolo episodio contestato. L’esigenza di garantire la massima sicurezza della navigazione aerea impone un rigore valutativo più intenso, sia in sede procedimentale sia in sede giurisdizionale.

Il Fatto

La vicenda riguarda un professionista incaricato da ENAC come esaminatore aeromedico, cioè il soggetto preposto a verificare l’idoneità psicofisica degli operatori di volo e a rilasciare i relativi certificati. Nei suoi confronti l’Autorità ha dapprima disposto la sospensione dall’incarico e, in esito all’istruttoria, la revoca dell’abilitazione, contestando il rilascio di certificati di idoneità a soggetti affetti da patologie rilevanti, senza il preventivo approfondimento specialistico.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio sia la sospensione sia la revoca, con motivi aggiunti. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure attinenti alla sfera della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e insussistente il dedotto vizio di sproporzione. Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato analiticamente i motivi di gravame, tutti rigettati. Sul primo profilo, relativo alla dedotta violazione dei principi di gradualità e proporzionalità per l’avvenuta espunzione di dieci delle originarie contestazioni in autotutela, il Consiglio ha rilevato il difetto di prova di resistenza: l’appellante non ha dimostrato che la mancata considerazione di tali contestazioni avrebbe condotto a una determinazione diversa. Le valutazioni di ENAC, infatti, non si attestano sui singoli episodi ma su una valutazione di insieme che, per gravità e consistenza, avrebbe potuto condurre alla revoca anche in presenza delle sole contestazioni residue.

Quanto al dedotto difetto di contraddittorio procedimentale, la Corte ha accertato che, in seguito alla contestazione dei singoli episodi, la convocazione dell’audizione è stata disposta per un termine successivo di otto giorni, peraltro su indicazione dello stesso interessato. Nessuna violazione è pertanto configurabile. Analogamente è stata respinta la censura di asserita mutatio libelli in relazione a due specifiche contestazioni, risultando l’amministrazione comunque in grado di dimostrare l’impossibilità di una diversa valutazione e restando l’altra doglianza formulata in modo meramente generico.

Le censure sulla composizione e sulla nomina del comitato di valutazione sono state rigettate per l’assenza di qualsiasi disposizione normativa, primaria o secondaria, che imponesse la variazione dei membri o vietasse la loro designazione nel giorno antecedente l’audizione. Il motivo sull’incompetenza della direzione centrale è stato respinto sul rilievo che il regolamento ENAC del 26 settembre 2024 attribuisce proprio a tale organo il compito di provvedere sugli atti di revoca, restando il responsabile del procedimento competente per le sole sanzioni pecuniarie.

Nel merito dell’istruttoria, il Consiglio ha ribadito che le valutazioni dell’Autorità costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o palese erroneità dei presupposti. La difesa dell’appellante, in alcuni casi, si è limitata a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione; in altri, ha contestato solo genericamente le conclusioni istruttorie, senza fornire spiegazioni sulle omissioni contestate. La sanzione è stata infine ritenuta proporzionata, in ragione del più ampio rigore imposto dalla tutela della sicurezza della navigazione aerea. Analogo rigetto ha riguardato la censura sulla sospensione cautelare, i cui presupposti coincidono con quelli della revoca, e sulla pretesa violazione del rapporto di immediatezza tra contestazione e sanzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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