Revoca licenza preziosi: irrilevante l’assoluzione penale del titolare (TAR Campania n. 3610 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, la revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi ex art. 10 del TULPS è legittima quando il provvedimento si fondi su un quadro indiziario che riveli un serio e non remoto pericolo di permeabilità criminale dell’impresa. Il giudizio di affidabilità e buona condotta del titolare è autonomo rispetto all’accertamento penale: la successiva assoluzione con formula piena non incide sulla legittimità del provvedimento adottato, valutato alla data della sua emanazione. La licenza ha natura strettamente personale e non può essere esercitata da soggetto diverso dall’intestatario, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; la dissociazione stabile tra titolarità formale e gestione effettiva integra autonoma violazione dell’art. 8 del TULPS.
Il Fatto
La Questura di Napoli revocava, con provvedimento notificato nel gennaio 2023, la licenza ex art. 127 del TULPS per la vendita al dettaglio di preziosi rilasciata a una società operante nel settore. L’atto traeva origine da indagini che avevano ricondotto la gestione effettiva dell’impresa a un congiunto del titolare formale, ritenuto il reale dominus di più società del gruppo familiare e destinatario di un procedimento penale per riciclaggio continuato con l’aggravante dell’agevolazione di sodalizi camorristici.
I ricorrenti impugnavano la revoca e la presupposta comunicazione di avvio del procedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione degli artt. 8, 10 e 11 del TULPS, l’assenza di un interesse pubblico attuale, la sproporzione della misura e l’inidoneità del quadro istruttorio. Nelle more del giudizio sopraggiungevano l’assoluzione per non aver commesso il fatto di uno dei soggetti coinvolti e sentenze di non doversi procedere per decesso di un altro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la disciplina della licenza per il commercio di preziosi e il potere di revoca e sospensione delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso. Il settore è qualificato di estrema delicatezza ordinamentale, connotato da un concreto rischio di contaminazioni criminali, per il quale è giustificata la massima severità nel riscontro dei requisiti soggettivi del titolare.
Tra tali requisiti assume rilievo centrale la buona condotta, intesa come affidabilità complessiva del soggetto. Il giudizio richiesto all’amministrazione è prognostico e ampiamente discrezionale, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà. La valutazione parte dai dati istruttori per giungere a un apprezzamento complessivo della loro rilevanza, funzionale alla specifica attività autorizzata; non è ammesso un sindacato sostitutorio delle scelte dell’autorità.
Nel caso concreto, il provvedimento questorile risulta fondato su solidi elementi fattuali: la pendenza, all’epoca, di procedimenti penali di indubbio rilievo, il ruolo di reale dominus attribuito a un congiunto, il contesto di radicata criminalità organizzata sul territorio. Il TAR valorizza la sentenza penale versata dai ricorrenti, dalla quale desume la piena adesione del giudice penale alla prospettazione accusatoria circa il condizionamento criminale del gruppo societario, pur in assenza di responsabilità penale accertata.
Il Collegio afferma l’irrilevanza dell’esito assolutorio. L’efficacia vincolante del giudicato penale nei confronti del giudizio amministrativo è configurabile solo nei limiti dell’art. 654 c.p.p., e non copre la qualificazione giuridica dei fatti. Il giudizio di affidabilità è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e ancorato al principio di tassatività.
Accertata è inoltre la violazione del principio di personalità della licenza. Il mutamento nella gestione non è stato comunicato all’amministrazione e, soprattutto, l’esercizio effettivo risultava in capo a soggetto diverso dall’intestatario. Tale dissociazione integra autonoma violazione dell’art. 8 del TULPS, non residuando spazio per valutazioni discrezionali alternative. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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