Rifiuti da taglio raso boschivo e ordinanza sindacale di rimozione (TAR Emilia-Romagna n. 4 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, la nozione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 ha carattere funzionale e non descrittivo. Rileva, dunque, non la natura intrinseca della sostanza, ma la condotta del detentore e l’obbligo di disfarsene. Il materiale di risulta dal taglio raso di un bosco, abbandonato per anni sul luogo del taglio, in area aperta e accessibile, deve qualificarsi rifiuto non pericoloso (codice EER 02.01.07), con conseguente legittimità del ripristino dello stato dei luoghi ex art. 15, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 30/1981 e dell’ordinanza sindacale di rimozione ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. I due provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse con funzioni diverse, non danno luogo a duplicazione illegittima. Il mero riferimento errato all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 costituisce refuso che non inficia la legittimità dell’ordinanza, purché il provvedimento rechi gli elementi della norma correttamente applicata.

Il Fatto

Un imprenditore individuale, attivo nel settore legnoso, aveva acquistato la massa legnosa in piedi di un’abetina e commissionato i lavori di taglio raso. L’autorizzazione al taglio era stata rilasciata a un altro operatore economico, con prescrizioni puntuali su cronoprogramma, asportazione dei residui, reimpianto e semina.

I lavori si esaurirono entro l’estate 2018, ma il materiale di risulta rimase abbandonato sul posto. Un successivo sopralluogo accertò cumuli di ramaglie e cimali, mancato reimpianto, semina mai eseguita e danni alle piste. L’Unione Montana intimò il ripristino dello stato dei luoghi; il Sindaco ordinò la rimozione dei rifiuti. L’imprenditore impugnò entrambi i provvedimenti, contestando la propria estraneità e la qualificazione del legname come rifiuto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha riunito i ricorsi per connessione. Quanto al coinvolgimento del ricorrente, il Collegio lo ha ritenuto provato: il progetto di utilizzazione lo indicava tra i richiedenti, egli aveva rilasciato la fideiussione a garanzia della rinnovazione e dell’asportazione del materiale, aveva interloquito con l’ente assumendosi ogni responsabilità e aveva chiesto la proroga dell’autorizzazione. Il provvedimento di ripristino risulta quindi adeguatamente motivato.

Sul nodo centrale, il Collegio ha respinto la richiesta di consulenza tecnica o verificazione, giudicata superflua. La nozione di rifiuto dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 è di tipo funzionale: è rifiuto ciò di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. Secondo la giurisprudenza richiamata (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 249 del 2024; Cons. Stato n. 7761 del 2024), un bene privo di apprezzabile valore economico va qualificato rifiuto non solo quando sia abbandonato, ma anche quando sia depositato nell’ambiente per una funzione impropria.

Nel caso concreto, il materiale era rimasto depositato sul luogo del taglio dall’agosto 2018, in area aperta e accessibile. Ciò disvela la volontà dei detentori di sottrarsi all’obbligo di recupero o smaltimento. Il richiamo alla disciplina forestale regionale e alle esenzioni invocate dal ricorrente non consente di sottrarre il legname alla qualificazione di rifiuto non pericoloso.

Quanto all’ordinanza sindacale, il Collegio ha escluso la lamentata duplicazione. L’ordinanza dell’Unione Montana ex art. 15, comma 3, l.r. n. 30/1981 persegue il ripristino delle prescrizioni autorizzative; quella sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 è strumentale alla rimozione del materiale abbandonato. Le competenze derivano dall’art. 21, comma 2, l.r. n. 13/2015. Il riferimento all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 è mero refuso, non inficiando l’atto, che reca tutti gli elementi della norma applicata. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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