Acquisizione sanante e discrezionalità dell’amministrazione nella scelta della procedura (TAR Marche n. 1008 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase amministrativa antecedente all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, il giudice amministrativo non può ordinare all’amministrazione di avvalersi di una specifica procedura anziché di un’altra, rientrando nella discrezionalità dell’ente la scelta dello strumento più idoneo a conciliare gli interessi contrapposti. Ove la convenzione di lottizzazione escluda dalla cessione gratuita le aree costituenti la strada di piano, tale clausola va interpretata nel senso che il sedime stradale preesistente e già collaudato non è oggetto di trasferimento gratuito quale nuova opera di urbanizzazione. L’amministrazione ha tuttavia il dovere di regolarizzare la situazione attraverso l’acquisizione formale del sedime e l’adozione dei provvedimenti sul relitto dell’ex sedime, secondo i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni ubicati nel Comune di Offida e facenti parte di una viabilità esistente, ha agito per la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sull’atto di invito e diffida volto a ottenere l’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. I terreni, acquistati nel 2006, erano stati inclusi in un piano di lottizzazione e disciplinati dalla relativa convenzione, che escludeva dalla cessione gratuita le aree costituenti la strada di piano. Il ricorrente, ritenendosi non tenuto alla cessione gratuita, si era dichiarato disponibile alla cessione onerosa a un prezzo unitario, non accettato dall’amministrazione.
Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha rilevato che il ricorso esulava dalla ordinaria contestazione del mero silenzio, rivolgendosi anche contro atti adottati dall’amministrazione, risultante tutt’altro che inerte, e ha disposto la conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a., con fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la pretesa ultima del ricorrente, volta a ordinare al Comune l’acquisizione onerosa dei terreni al prezzo indicato o l’indennizzo secondo la procedura dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La questione giuridica centrale attiene ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla scelta dello strumento di acquisizione.
Il Tribunale esclude di poter imporre all’amministrazione una specifica procedura, poiché rientra nella discrezionalità dell’ente ricorrere all’opzione ritenuta più opportuna tra le diverse configurabili, tra cui la permuta con il relitto stradale confinante con la proprietà del ricorrente. Il giudice può invece entrare nel merito degli aspetti economici secondo le pattuizioni della convenzione urbanistica, riconducibili agli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990, sui quali sussiste la giurisdizione esclusiva.
Interpretando complessivamente le clausole della convenzione, il Collegio rileva che non vi era corrispondenza tra la strada di piano prevista dal PRG e la mappa catastale rispetto a quella esistente, risultata traslata all’interno della proprietà. L’art. 11 della convenzione, poco chiaro, va letto nel senso che la sede reale della strada di piano non viene ceduta quale nuova opera di urbanizzazione da collaudare, essendo già una strada comunale da quasi trent’anni. In nessuna parte della convenzione è stabilito che il Comune sia tenuto a pagare un prezzo di acquisto: la soluzione più congrua era la permuta con il relitto dell’ex sedime comunale.
Il Collegio richiama i principi di cui all’art. 28, comma 5, n. 1, legge n. 1150/1942, che prevedono la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, tra cui rientra la strada di piano nella sua posizione reale. Sostenere il contrario contrasterebbe con tale assetto.
Resta fermo il dovere dell’amministrazione di regolarizzare l’intera situazione, acquisendo formalmente il sedime stradale e assumendo provvedimenti sul relitto dell’ex sedime. Il ricorrente deve offrire piena collaborazione senza accampare pretese economiche ingiustificate, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede. Il ricorso è pertanto respinto con le precisazioni di cui in motivazione, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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