Revoca dell’affidamento in prova per reiterato inadempimento delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. I n. 33893 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, postula l’accertamento di una violazione delle prescrizioni e la ritenuta incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della prova. La valutazione sulla natura e gravità della violazione e sulla incompatibilità è connotata da discrezionalità e il controllo di legittimità si esaurisce nel giudizio sulla logicità e adeguatezza della motivazione. La decisione deve fondarsi su una valutazione complessiva di pericolosità attuale, che può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice, purché il giudice della sorveglianza abbia proceduto a una verifica incidentale di tale fatto. Il reiterato inadempimento delle prescrizioni, e non la singola violazione episodica, giustifica la revoca.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 22 gennaio 2026, ha revocato, con decorrenza 23 luglio 2025, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 19 febbraio 2025.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la revoca si fondava su un’unica violazione, consistente nel non aver iniziato l’attività lavorativa, senza considerare il percorso tenuto in carcere, con tre encomi, e senza tener conto che l’UEPE aveva chiesto solo una modifica restrittiva delle prescrizioni, non la revoca. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della buona fede del condannato, che avrebbe cercato contatti con la ditta indicata e lo avrebbe comunicato all’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il parametro applicato è l’art. 47, comma 11, della legge n. 354 del 1975, secondo cui l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. I requisiti della revoca sono dunque l’accertamento di una violazione e l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.
I giudici di legittimità hanno richiamato la propria giurisprudenza, e in particolare Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064, per affermare che la valutazione circa la natura e gravità della violazione è connotata da discrezionalità. Il controllo di legittimità si svolge sulla logicità e adeguatezza della motivazione, come precisato anche da Sez. 1 n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479. La verifica sulla compatibilità della violazione con la prosecuzione della misura è analoga a quella richiesta per l’applicazione e postula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva.
La Corte ha poi precisato che la decisione può fondarsi su una valutazione complessiva di pericolosità attuale, determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice, purché il giudice della sorveglianza abbia proceduto a una verifica incidentale nel contesto del controllo continuativo sulla misura. Il riferimento è a Corte cost. n. 24 del 2025, secondo cui il magistrato di sorveglianza può valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione non ancora definitiva.
Nel caso concreto, il Tribunale si è conformato a tali principi e ha dato conto, con motivazione congrua, del corretto esercizio del potere discrezionale. Il giudice ha valorizzato il comportamento del condannato che, da febbraio a luglio 2025, non ha avviato l’attività lavorativa presso la ditta indicata. Non assume rilievo decisivo la circostanza che l’UEPE abbia richiesto solo in data 3 dicembre 2025 una modifica restrittiva delle prescrizioni: l’affidato, pur sollecitato da luglio 2025, non si è presentato per la sottoscrizione del contratto e non ha fornito tempestiva comunicazione all’Ufficio. La revoca non è quindi fondata su una singola violazione episodica, bensì sul reiterato inadempimento delle prescrizioni. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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