Ricorso per cassazione aspecifico se reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13465 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduca le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo non va valutata solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità, che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione. Parimenti inammissibile è il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello, in ragione dell’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Roma del 13.09.2024 in relazione a reati in materia di stupefacenti, previsti dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dagli artt. 2 e 5 della legge n. 895/1967 e dall’art. 648 cod. pen..

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con i quali ha reiterato la contestazione già svolta in appello in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309/1990. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, che deve verificare la specificità dei motivi proposti.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i due motivi di impugnazione si limitano a riprodurre la contestazione già spiegata con l’atto di appello. Il ricorrente, dunque, non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, ma ne ripete le doglianze già disattese.

Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi tali motivi considerare non specifici. La specificità non attiene soltanto all’indeterminatezza della doglianza, ma anche alla correlazione tra le argomentazioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato indirizzo di legittimità, richiamato in motivazione, che riconduce il vizio di aspecificità alla previsione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ribadisce inoltre l’inammissibilità del ricorso fondato sugli stessi motivi dell’appello, motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.

Nel caso concreto, la pronuncia impugnata reca motivazione appropriata e immune da vizi logico-giuridici in ordine alla concretizzazione dell’aggravante dell’ingente quantità. La Corte valorizza l’ingentissimo dato ponderale delle sostanze sequestrate e il numero di dosi concretamente ricavabili, con applicazione corretta dei principi di legittimità in materia.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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