La revoca dell’agibilità per opere abusive è atto doveroso, non autotutela discrezionale (TAR Puglia n. 1169 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità è funzionalmente collegato al titolo edilizio: il suo rilascio presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire e allo strumento urbanistico, sicché va negato in caso di opera abusiva o difforme. L’accertata abusività dell’immobile, ove sopravvenuta al rilascio, obbliga l’amministrazione a inibire l’esercizio dell’attività revocando l’agibilità già concessa. In tale evenienza il potere esercitato non rientra nell’autotutela discrezionale, ma costituisce revoca-decadenza doverosa per il venir meno di un presupposto legale di efficacia del provvedimento. La corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica e agibilità vale anche sul versante commerciale: la non conformità dei locali si traduce nella loro non agibilità.
Il Fatto
Il titolare di un’attività agrituristica impugnava la revoca del permesso di agibilità relativo a un fabbricato rurale, disposta dal Comune di Martano nel luglio 2021. La revoca era conseguente all’accertamento di opere abusive realizzate nella struttura: la copertura di un’area destinata a cortile tecnologico, trasformata in vano deposito di circa 31 mq, e una piscina interrata di circa 62 mq, già oggetto di un’ordinanza di demolizione non ottemperata e successivamente ripristinate.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che la revoca costituisse una decisione ultra petita e che le relative questioni penali si fossero concluse con l’assoluzione o l’archiviazione per gran parte delle opere. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste uno stretto collegamento funzionale tra certificato di agibilità e titolo edilizio: il rilascio del primo presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire, con la conseguenza che la validità e l’efficacia del titolo abilitativo condizionano quelle del certificato.
Il Tribunale ha evidenziato come l’abusività delle opere fosse già stata definitivamente accertata con la sentenza n. 795/2022 del medesimo TAR, confermata dal Consiglio di Stato n. 6519/2023, che aveva respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e il diniego di sanatoria. Tali pronunce avevano escluso la natura pertinenziale della piscina, qualificata come intervento di nuova costruzione in area sottoposta a vincolo paesaggistico e priva di autorizzazione, e avevano ritenuto insussistente l’impedimento derivante dal sequestro penale all’esecuzione della demolizione.
La sentenza ha precisato che la sopravvenuta caducazione dei provvedimenti urbanistico-edilizi e del provvedimento di sanatoria determina il venir meno del presupposto essenziale per l’agibilità, costituito dalla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile. Tale circostanza risulta preclusiva alla prosecuzione dell’attività commerciale-recettiva in un immobile abusivo, attesa la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni e agibilità degli stessi.
Il Collegio ha infine chiarito la natura del potere esercitato: anche volendo escludere un effetto caducante automatico dell’annullamento del titolo edilizio sul certificato, l’abusività dell’immobile costituisce comunque elemento ostativo al mantenimento dell’agibilità. L’amministrazione non ha esercitato un potere di autotutela discrezionale, ma una revoca-decadenza doverosa conseguente al venir meno di un presupposto legale di efficacia del provvedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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