Il diniego di incentivi Conto Termico è legittimo in caso di doppia targatura non chiarita dal produttore (TAR Lazio n. 13755 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di erogazione di incentivi economici pubblici, l’istruttoria è documentale e le relative regole devono essere applicate secondo un criterio interpretativo strettamente formale, essendo preclusa all’amministrazione qualsiasi valutazione tecnica sostitutiva o ricostruzione ex post delle carenze documentali. Quando la documentazione prodotta a corredo della domanda non si riferisce esattamente al modello di impianto effettivamente installato, il diniego dell’incentivo è legittimo. La presenza di certificazioni difformi, con valori tecnici differenti e senza adeguata giustificazione tecnica, costituisce irregolarità sostanziale che legittima il diniego. L’eventuale refuso lessicale nella motivazione del provvedimento non inficia la sua intelligibilità quando il percorso motivazionale resti percepibile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata dal ricorrente al GSE per accedere agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”), relativa alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore. L’istanza veniva respinta dal Gestore, che rilevava una discordanza tra il modello dichiarato nel Portaltermico e quello risultante dalla documentazione fotografica, nonché l’assenza di una certificazione del costruttore riferita al modello effettivamente installato. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che le due targhe identificative fossero riferibili al medesimo prodotto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune dai vizi dedotti. Il Collegio ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nei procedimenti aventi ad oggetto l’erogazione di vantaggi economici pubblici, le regole devono essere applicate secondo un criterio strettamente formale. Tale impostazione è finalizzata a prevenire ogni ambito di discrezionalità, venendo in rilievo sia profili pubblicistici di corretta gestione delle finanze pubbliche, sia il rispetto delle regole in materia di concorrenza. Ne consegue che non è ammesso superare le carenze documentali mediante valutazioni tecniche sostitutive.
In applicazione dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida Aeeg EEN 9/2011, il TAR ha precisato che grava sul richiedente l’onere di conservare e produrre una documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti. Il GSE, nell’esercizio dei propri poteri di verifica, può richiedere tutta la documentazione tecnica necessaria, anche non espressamente prevista, qualora emergano elementi di incoerenza. Nel caso di specie, la presenza di una doppia targatura — con una sigla coincidente con quella prequalificata e un’altra recante dati tecnici da cui desumere un coefficiente di prestazione inferiore al minimo richiesto — costituiva un’oggettiva incongruenza che il richiedente avrebbe dovuto chiarire.
Quanto all’asserito errore materiale nel provvedimento, la Corte ha chiarito che il refuso lessicale (“NXM08” in luogo di “NXHM08”) non inficia la sostanza della motivazione, che individua correttamente la divergenza tra il modello dichiarato e quello accertato. La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta idonea a rendere percepibili le ragioni del diniego ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Infine, il TAR ha escluso che il manuale di installazione prodotto dal ricorrente potesse assolvere all’onere probatorio, trattandosi di un documento privo di attestazioni del produttore idonee a chiarire il rapporto tra le due identificazioni. In assenza di una dichiarazione del costruttore che dimostrasse la riferibilità dei dati tecnici al medesimo generatore, il diniego è stato ritenuto legittimo, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite per la peculiarità tecnica della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.