Silenzio sul vincolo espropriativo decaduto e dovere di ripianificare l’area (TAR Sicilia n. 1535 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decaduti i vincoli preordinati all’espropriazione per decorso del termine decennale, l’amministrazione comunale è titolare di un potere-dovere di ripianificare l’area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo gli standard di sostanziale inedificabilità già previsti dall’art. 4, ultimo comma, legge n. 10/1977 e poi contemplati dall’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 9 d.P.R. n. 380/2001. Il mero avvio dell’iter istruttorio per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale non legittima il silenzio-inadempimento sull’istanza del privato, né consente di differire sine die l’esercizio dei poteri di pianificazione. L’ente locale deve alternativamente provvedere sulla destinazione dell’area secondo i parametri vigenti, oppure esercitare i poteri ex art. 21-quater legge n. 241/1990 nel rispetto dei limiti temporali, senza deludere l’affidamento dell’istante.
Il Fatto
I proprietari di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale, inseriti dal P.R.G. nella zona destinata a servizi collettivi e di uso pubblico, hanno visto decadere i vincoli preordinati all’espropriazione per decorso del termine decennale. Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune dà espressamente atto di tale decadenza.
Il ricorrente ha chiesto al Comune la riclassificazione delle aree, ma l’ente si è limitato a comunicare l’avvio dell’iter istruttorio per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale. Reiterata l’istanza senza riscontro, il privato ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui, scaduti i vincoli espropriativi, sorge in capo all’amministrazione il potere-dovere di ripianificare l’area, mentre la limitatissima capacità edificatoria delle c.d. zone bianche costituisce disciplina meramente interinale, volta a non lasciare l’area priva di regolamentazione.
La circostanza che l’ente abbia avviato l’iter per il nuovo strumento urbanistico non può precludere sine die l’esercizio dei poteri di pianificazione sollecitati dal privato che si ritenga inciso dal protrarsi degli standard di sostanziale inedificabilità.
Il TAR individua quindi l’unico canone di condotta legittimo: valutare, in base alla situazione concreta delle aree, ai parametri del D.M. 1444/1968 e agli atti di pianificazione vigenti al momento della decisione, quale destinazione assegnare; oppure esercitare i poteri di cui all’art. 21-quater legge n. 241/1990 in relazione al procedimento aperto dall’istanza, nel rispetto dei limiti temporali massimi e senza deludere l’affidamento dell’istante, secondo il canone di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il rischio di interventi di classificazione frammentati, addotto dal Comune, non è imputabile ad altri che alla propria incapacità di attuare tempestivamente le previsioni degli atti di pianificazione adottati: l’ente non può che assumersene le conseguenze, potendovi porre rimedio solo mediante la concreta adozione del nuovo strumento.
Ne consegue che l’inerzia opposta all’istanza integra condotta antigiuridica, cui il TAR impone di por termine entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Viene nominato un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi 90 giorni. Il ricorso è accolto, con condanna dell’ente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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