La ASL è competente ad emanare le disposizioni ex art. 10 d.P.R. n. 520/1955 in materia di sicurezza (TAR Puglia n. 1176 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza a emanare le disposizioni di cui all’art. 10, primo capoverso, d.P.R. n. 520/1955 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro spetta alla Azienda sanitaria locale – Dipartimento di prevenzione, in forza del trasferimento di funzioni operato dall’art. 21 legge n. 833/1978 e confermato dall’art. 23 d.lgs. n. 626/1994, restando la competenza dell’Ispettorato del lavoro limitata agli ambiti tassativamente individuati. Le disposizioni impartite per la prevenzione degli infortuni sono immediatamente esecutive e non richiedono l’approvazione del capo dell’Ispettorato provinciale, riservata solo alle ipotesi di cui al secondo capoverso. L’esercizio del potere si sostanzia in un apprezzamento tecnico-discrezionale della congruità delle misure di prevenzione adottate dall’imprenditore, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce un proving ground automobilistico, è stata destinataria di un verbale di ispezione con prescrizione della ASL, emesso dopo un incidente mortale in pista tra un’autovettura e un motociclo. L’atto imponeva, tra l’altro, l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) con la previsione dell’uso non contemporaneo dell’anello ad alta velocità da parte di motocicli e altri veicoli. A seguito dell’ordinanza cautelare che ha disposto la riedizione del procedimento, la ASL ha adottato un nuovo verbale di disposizione con analogo contenuto, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il vizio di incompetenza della ASL e l’illegittimità della misura per violazione del principio di proporzionalità. L’Ispettorato territoriale del lavoro, evocato in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ispettorato, unico autore degli atti impugnati essendo la ASL, soggetto autonomo, e ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il primo verbale superato dal successivo procedimento. Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha respinto la tesi dell’incompetenza, ricostruendo il riparto di attribuzioni in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro. L’art. 21 legge n. 833/1978 ha operato il trasferimento delle funzioni di prevenzione all’ASL, cui l’art. 23 d.lgs. n. 626/1994 affida la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia; la competenza dell’Ispettorato del lavoro è sopravvissuta solo per gli ambiti tassativi ivi elencati. La diversa disposizione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 riguarda le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, non la tutela della salute dei lavoratori.

Quanto alla natura del potere, la disposizione impugnata è stata emanata ai sensi del primo capoverso dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955, che la rende esecutiva senza necessità di approvazione del capo dell’Ispettorato, prevista solo per le norme che richiedono un apprezzamento discrezionale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 1822/1993 e n. 7547/1991 per qualificare le disposizioni come provvedimenti autoritativi che costituiscono obblighi di condotta, espressione di un potere ampiamente discrezionale volto a verificare la congruità delle misure di prevenzione adottate dall’imprenditore.

Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha ritenuto non irragionevole la scelta di imporre il divieto di circolazione contemporanea tra motocicli e autovetture, evidenziando come il rischio stimato nel DVR fosse inadeguato alla luce dell’evento mortale e come l’aggiornamento del documento fosse imposto dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 quale conseguenza di un infortunio significativo. Ha infine escluso la necessità del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 per i procedimenti d’ufficio e ha negato l’ammissibilità di una verificazione volta a sindacare valutazioni tecnico-scientifiche opinabili, riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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