Revoca di autorizzazione commerciale e necessaria comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lazio n. 168 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisce atto di secondo grado e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ove non sussistano ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione. Le esigenze di celerità non possono essere solo assertivamente affermate. La pretesa natura vincolata del provvedimento comunale rispetto alla proposta prefettizia non esime l’ente locale dal potere-dovere di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’atto di ritiro, poiché la revoca risponde al principio del contrarius actus. L’omessa comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto la revoca, senza previo avvio del procedimento, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già assentita mediante SCIA, con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 21-octies della stessa legge, nonché la violazione dell’art. 21-quinquies per difetto di istruttoria, di motivazione e di proporzionalità. Ha evidenziato che la revoca si fondava su fatti antecedenti il rilascio dell’autorizzazione e riferibili alla precedente gestione. Roma Capitale ha sostenuto di essere tenuta all’adozione dell’atto, di contenuto vincolato rispetto alla proposta prefettizia. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente fondatezza del primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, in quanto atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla verifica in concreto, nel contraddittorio tra le parti, della ricorrenza delle condizioni per l’adozione dell’atto di ritiro.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ogni qualvolta l’amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente provvedimento, è necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione. Vengono citate, tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. II, 27 marzo 2024, n. 6033 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 2014.
Nel caso concreto le esigenze di celerità risultano solo assertivamente affermate. Né a diverso esito conduce la pretesa natura vincolata del provvedimento comunale rispetto alla proposta prefettizia: proprio la riconduzione della revoca al principio del contrarius actus implicava il potere-dovere del Comune di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’atto.
Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 6 giugno 2024, n. 11562, in ordine alla spettanza all’ente comunale dei poteri di polizia amministrativa, in conformità all’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, che separa la funzione di polizia amministrativa locale dalla generale attribuzione allo Stato dell’ordine pubblico.
Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento di ogni altra censura, salva la riedizione del potere. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato e manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Prefettura di Roma per l’eventuale riedizione del potere.
Nota della Redazione
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