Esclusione per carenza dell’offerta tecnica e insussistenza del soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 692 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico la cui offerta tecnica, pur contenente i documenti richiesti, non assolva alla finalità della norma di gara, laddove la relazione sulle modalità di adempimento degli obblighi assunzionali risulti sovrapponibile al progetto di assorbimento e ometta di specificare analiticamente le modalità concrete per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa. Le carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica non sono sanabili mediante soccorso istruttorio, opponendosi il principio del divieto di integrazione successiva dell’offerta a garanzia della par condicio dei concorrenti. La clausola sociale non ha natura strettamente vincolata, dovendosi armonizzare con l’assetto organizzativo dell’aggiudicatario, sicché è legittima la riduzione del monte ore di un’unità di personale rispetto alla gestione uscente. È inammissibile l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta dal concorrente escluso, privo di un interesse concreto e diretto alla conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore uscente del servizio di refezione scolastica, partecipava alla procedura negoziata senza bando indetta dal Comune per l’affidamento del servizio. La commissione giudicatrice disponeva la sua esclusione poiché, nell’ambito della documentazione tecnica allegata, non risultava inserita la relazione sulle modalità di adempimento degli obblighi assunzionali, pur essendo stati caricati a sistema la relazione tecnica, il progetto di assorbimento e la relazione sugli obblighi assunzionali. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo la violazione della lex specialis e lamentando, con motivi aggiunti, la riduzione dell’orario settimanale di un dipendente da 35 a 15 ore, ritenuta contrastante con la clausola sociale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo, rilevando che l’art. 14 della lettera di invito distingue il progetto di assorbimento, volto a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell’art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, dalla relazione sulle modalità di adempimento degli obblighi assunzionali, che recepisce il precetto di cui alla lett. c) del medesimo articolo e richiede la specificazione delle modalità per garantire le pari opportunità generazionali e di genere. I documenti depositati dalla ricorrente risultavano invece sovrapponibili, e la dichiarazione di conferma dell’organizzazione esistente non assolveva alla finalità della norma, omettendo di descrivere analiticamente le modalità concrete di attuazione.

Tali carenze non erano rimediabili tramite soccorso istruttorio, in quanto l’art. 12 della lettera di invito esclude espressamente la sanabilità delle carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui non sono soccorribili gli elementi che integrano il contenuto dell’offerta, potendo essere emendate solo le irregolarità attinenti ai requisiti di ordine generale e non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale che strutturano l’offerta stessa.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, essendo la ricorrente esclusa dalla procedura. Nel merito, la censura è stata comunque ritenuta infondata: l’esame congiunto dell’art. 9 della lettera di invito e dell’art. 8 del capitolato conferma che l’obbligo di riassorbimento non ha natura strettamente vincolata, dovendo armonizzarsi con l’assetto organizzativo dell’aggiudicatario. La clausola sociale va applicata in modo elastico, contemperando la stabilità occupazionale con la libertà di iniziativa economica. L’elenco del personale del gestore uscente ha natura meramente strumentale e non precettiva, sicché la riduzione del monte ore a 15 ore settimanali, validata dalla commissione, non appare irrazionale.

Infine, il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la legittimità dell’esclusione priva la ricorrente di qualsiasi utilità strumentale alla conoscenza degli atti di gara della controinteressata. L’ostensione integrale dell’offerta non aggiungerebbe elementi utili alle censure formulate, configurandosi come un tentativo di accesso esplorativo, precluso dall’ordinamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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