Revoca autorizzazione struttura psichiatrica sproporzionata per carenza educatore (TAR Piemonte n. 1807 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio e la decadenza dall’accreditamento di una struttura sanitaria privata costituiscono misure di gravità tale da poter essere adottate solo entro le fattispecie tipizzate dalla disciplina regionale di attuazione. L’inosservanza delle prescrizioni della Commissione di vigilanza giustifica la revoca soltanto in caso di inosservanza reiterata (ripetuta per tre o più volte, anche non consecutive, nel triennio successivo al rilascio del titolo), non già per una singola e transitoria carenza di uno dei requisiti gestionali. La carenza di organico di una figura professionale qualificata integra un requisito gestionale, non un requisito soggettivo del gestore. L’amministrazione è tenuta ad assegnare, per la regolarizzazione, un termine congruo; l’adozione della misura definitiva dopo un termine irragionevolmente breve viola il principio di proporzionalità, da verificare nella triplice dimensione dell’idoneità del mezzo, del minor sacrificio possibile per l’interesse privato e dell’adeguatezza in concreto.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce due strutture psichiatriche residenziali di tipo 2.2, ciascuna da dieci posti letto, autorizzate e accreditate dal 2019 nel sistema sanitario regionale. A seguito di un sopralluogo della Commissione di vigilanza, l’Azienda sanitaria ha rilevato una carenza di monte ore settimanali per la figura dell’educatore professionale, ha sospeso le autorizzazioni assegnando trenta giorni per sanare la carenza e, in seguito, con deliberazione n. 184 del 28 febbraio 2025, ha revocato l’autorizzazione di una delle due strutture, mentre per l’altra ha revocato la sospensione.

La Regione ha poi dichiarato, con determinazione n. 140/A1400B del 18 marzo 2025, la decadenza dell’accreditamento della struttura revocata, con cancellazione dal sistema informativo regionale e chiusura formale della stessa. La società ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione della normativa regionale di settore, l’eccesso di potere e la sproporzione della misura, e ha proposto motivi aggiunti avverso atti istruttori di verifica dei parametri del personale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sull’alternatività dei rimedi, rilevando che la società aveva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il solo atto di sospensione, mentre nel giudizio amministrativo ha contestato in via autonoma i presupposti della revoca. La sospensione, avendo efficacia interinale e lesività circoscritta nel tempo, non esaurisce l’interesse alla contestazione degli atti definitivi, dai quali è derivata la cessazione irreversibile dell’attività.

Nel merito, il ricorso principale è accolto. Il Collegio muove dall’art. 28 della legge regionale n. 1 del 2004, che consente la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo in presenza di inosservanza reiterata delle prescrizioni o di violazioni di norme in materia di sanità, igiene e sicurezza di grave pregiudizio per la salute degli assistiti e degli operatori. Le delibere regionali di attuazione hanno tipizzato le fattispecie di revoca, tra cui la sola inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite dalla Commissione di vigilanza, ripetuta per tre o più volte nel triennio successivo al rilascio del titolo.

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre. Le contestazioni si sono concentrate in un arco temporale di due mesi e hanno riguardato l’unica criticità della carenza di organico di educatore professionale per trentacinque ore settimanali sulle novantotto obbligatorie. Non vi è stata reiterazione di inadempienze, né la carenza integra il difetto di un requisito soggettivo del gestore, attenendo la dotazione di personale ai requisiti gestionali della struttura.

Il Collegio ravvisa inoltre la sproporzione della misura sotto il profilo del termine assegnato. La delibera regionale n. 9-6485 del 2023 prevede una sospensione non inferiore a ventuno e non superiore a centottanta giorni, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine. L’Azienda ha invece applicato una sospensione di trenta giorni, con termine altrettanto breve, che non può dirsi congruo in relazione alla difficoltà di reperimento di un professionista abilitato e alla definitività della revoca. Le difficoltà di reperimento degli educatori sono del resto riconosciute nelle premesse della stessa delibera regionale del 2023, che ha elevato la flessibilità sull’impiego di tali figure.

La decisione della Azienda sanitaria risulta pertanto sproporzionata rispetto alle finalità di vigilanza, secondo la triplice verifica di idoneità del mezzo, minor sacrificio possibile e adeguatezza in concreto. Ne segue l’annullamento della deliberazione n. 184 del 28 febbraio 2025 e della determinazione n. 140/A1400B del 18 marzo 2025. I motivi aggiunti, aventi ad oggetto atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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