Revoca cautelare e giudicato: confine devolutivo dell’appello ex art. 310 (Cass. pen. Sez. I n. 6075 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo. In ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, il controllo resta circoscritto alla correttezza giuridica e all’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza gravata in ordine agli elementi di novità, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare. I medesimi confini delimitano il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento emesso in sede di appello.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata per il delitto di associazione mafiosa.
Il Collegio ha ritenuto infondate le obiezioni della difesa. Una volta formatosi il giudicato cautelare sull’ordinanza applicativa, revoca o sostituzione presuppongono la sopravvenienza di nuovi elementi idonei a giustificare una rivalutazione di quelli già apprezzati. La contestazione difensiva lamentava la violazione del ne bis in idem, perché l’addebito sarebbe circoscritto a un’epoca non oltrepassante il marzo 2013, già oggetto di precedente giudicato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione e l’autonomia della decisione appellata, non rivaluta le condizioni legittimanti la misura, ma verifica che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata sugli allegati fatti nuovi. Richiama in proposito Sez. II n. 18130 del 2016 e Sez. III n. 43112 del 2015.
L’effetto devolutivo segna dunque i confini del sindacato del Tribunale e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità. Il tema controverso riguarda l’idoneità degli elementi di novità sopravvenuti al giudicato a incidere sulla sussistenza dei gravi indizi, con specifico riferimento alla protrazione della condotta associativa in epoca successiva al marzo 2013, quindi in tempo non coperto dal precedente giudicato di condanna.
Il Tribunale ha offerto congrua spiegazione dell’assenza di elementi di novità rilevanti, con ragionamento lineare e coerente, fondato sulla considerazione complessiva di tutte le evidenze disponibili. Il ricorrente, ponendosi in una prospettiva di mera confutazione, ha contestato la valenza indiziaria di un singolo elemento, da apprezzare invece alla luce dell’intero compendio istruttorio. In particolare, la conversazione evocativa della caratura mafiosa del ricorrente va letta insieme alle dichiarazioni dei collaboratori.
Di tangibile genericità si rivelano le obiezioni sull’apporto di un ulteriore dichiarante, le cui dichiarazioni non sono state allegate né integralmente trascritte: il motivo è, per questa parte, carente di autosufficienza. Lo stesso vale per i provvedimenti emessi nei confronti di altro imputato, fondati su un compendio indiziario non coincidente con quello relativo alla posizione del ricorrente.
Il ricorso è pertanto inammissibile, perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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