Concorso esterno e presunzione cautelare: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 2143 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche quando sia contestato il concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In tema di intercettazioni, la mancata allegazione dei decreti autorizzativi alla richiesta cautelare e la loro tardiva trasmissione al tribunale del riesame non determinano l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle captazioni, che deriva solo da decreti adottati fuori dei casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen.; il tribunale è però tenuto ad acquisirli su richiesta della difesa. Nel giudizio di legittimità cautelare il controllo non comprende la revisione degli elementi fattuali né dello spessore degli indizi, ma è circoscritto all’atto impugnato, per verificarne la congruità argomentativa e l’assenza di illogicità evidenti.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari ha applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. La condotta contestata riguarda la gestione di una società operante nel settore ortofrutticolo, la cui attività imprenditoriale sarebbe stata messa a disposizione di un sodalizio mafioso radicato nel territorio, con l’intermediazione di un suo esponente nella commercializzazione dei prodotti e il versamento di somme di denaro.
Il tribunale del riesame, in parziale riforma, ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancata tempestiva trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la sussistenza del sodalizio e l’omessa valutazione di un provvedimento di prevenzione; i vizi in materia di concorso esterno; l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inapplicabilità della presunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama il principio secondo cui la mancata allegazione dei decreti autorizzativi alla richiesta cautelare e la loro omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame non producono l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni. Quest’ultima consegue solo a decreti adottati fuori dei casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. Il tribunale deve però acquisire i decreti su richiesta della difesa, a garanzia del diritto di difesa.
Nel caso concreto il ricorrente non deduce che le intercettazioni siano avvenute fuori dei casi consentiti né indica la specifica disposizione violata. I decreti erano già in atti, sia pure trasmessi il giorno dell’udienza, sicché il tribunale non doveva emettere alcun provvedimento di acquisizione, avendone già la disponibilità.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché versati in fatto, sono inammissibili. Le censure, pur formalmente ricondotte al vizio di motivazione e alla violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione né travisamento di prova, ma mirano a un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni del tribunale. Il controllo di legittimità, anche in materia cautelare, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né lo spessore degli indizi, ma è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificarne la congruità argomentativa e l’assenza di illogicità evidenti.
La Corte rileva che il tribunale ha motivato in modo adeguato e coerente sulla sussistenza del sodalizio e sul ruolo di concorrente esterno, desunto da una lettura analitica delle conversazioni, dalla ricostruzione dei reciproci vantaggi e dalla mediazione dell’esponente del clan nelle vendite. Non ha omesso di considerare le vicende della misura di prevenzione, ritenute superate dalle risultanze delle indagini. Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, restando implicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisione.
Il quarto motivo è inammissibile. È manifestamente infondata la questione sulla non applicabilità della presunzione alle ipotesi di concorso esterno: per il costante orientamento della Corte, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche in tal caso. Quanto al tempo silente, il tribunale ha ritenuto il biennio trascorso sufficiente ad attenuare le esigenze, giustificando gli arresti domiciliari, ma non a superare del tutto il pericolo di recidiva. La dichiarazione di fallimento della società non esclude la reiterazione, avendo l’indagato costituito altre società. Segue la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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