Revoca del commissario liquidatore consortile tra alta amministrazione e one shot (TAR Sicilia n. 2293 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del commissario liquidatore di un consorzio agrario costituito in società cooperativa rientra nella competenza dell’Assessore regionale, trattandosi di atto di alta amministrazione riconducibile alle funzioni esecutive e amministrative in materia di cooperazione. Il relativo potere non è discrezionale in senso pieno, ma vincolato e sanzionatorio, attivandosi a fronte del mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura di liquidazione. La motivazione per relationem è legittima quando richiama atti istruttori identificabili e accessibili alle parti. Il principio dell’“one shot”, sia temperato sia puro, non opera fuori dai casi di annullamento giurisdizionale del precedente atto e dai procedimenti ad istanza di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato con decreto assessoriale commissario liquidatore di un consorzio agrario interprovinciale posto in liquidazione coatta amministrativa, ha impugnato il provvedimento di revoca dell’incarico e il successivo decreto di nomina del nuovo commissario. L’Amministrazione aveva contestato criticità in ordine alla ricognizione della massa passiva e del contenzioso, ai ritardi, al cronoprogramma e alla gestione del patrimonio immobiliare.
Il ricorrente ha proposto, oltre al ricorso introduttivo, un ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso, poi rinunciato, e un ricorso per motivi aggiunti, censurando la fondatezza della revoca su criticità ulteriori, mai contestate in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso il dedotto vizio di incompetenza relativa. Poiché la materia della cooperazione è attratta alla competenza regionale, e l’art. 20 dello Statuto speciale devolve al Presidente e agli Assessori le funzioni esecutive e amministrative nelle materie di cui all’art. 17, trova applicazione la legge regionale che assegna agli assessori le nomine e gli atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni. La nomina e la revoca del commissario liquidatore, in quanto atti di alta amministrazione, spettano dunque al vertice politico e non al dirigente.
Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura di violazione dell’art. 9 della legge n. 99/2009, rilevando che la norma prevede la revoca del commissario che non assicura la conclusione della procedura entro il termine prestabilito. A fronte del persistere dell’inattività e del dilatarsi della durata della procedura, la revoca non opera come potere di autotutela, ma assume carattere sanzionatorio.
Quanto alla motivazione, è stata ritenuta ammissibile quella per relationem, poiché il decreto richiama la relazione dirigenziale indicandone gli estremi, con piena accessibilità per l’interessato. Il dovere di esame delle memorie non impone la confutazione analitica di ogni allegazione, essendo sufficiente che il provvedimento renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.
Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che opera nei soli procedimenti ad istanza di parte e non in quelli avviati d’ufficio. Parimenti infondata è la censura sul principio “one shot”: esso presuppone un precedente annullamento giurisdizionale o un procedimento su istanza di parte, evenienze entrambe assenti.
Da ultimo, le ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria non hanno leso le garanzie partecipative, poiché derivano dagli stessi apporti del ricorrente e concernono questioni già delineate nell’avvio del procedimento. Le irregolarità e le omissioni sono state ritenute ascrivibili al commissario e non giustificabili con la durata pluridecennale della liquidazione.
Nota della Redazione
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