Revoca posti barca, accertamento residenza e tutela cautelare limitata (TAR Puglia n. 453 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca d’ufficio di un’assegnazione di un posto di ormeggio, fondata sulla mera presunzione di non residenza derivante dai consumi energetici concentrati nel periodo estivo, richiede un accertamento istruttorio approfondito sulla effettività della residenza. In sede cautelare, il giudice amministrativo può concedere la tutela cautelare solo nei limiti in cui l’interesse azionato appaia meritevole di protezione, disponendo accertamenti istruttori a cura dell’Amministrazione e limitando gli effetti della misura alla sola porzione di pretesa non affetta da profili di fumus non integrabili.

Il Fatto

Una società, titolare di un’impresa, impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui il Comune di Otranto aveva disposto la revoca d’ufficio di due posti barca a essa assegnati, ordinando la rimozione dei natanti entro dieci giorni. La revoca si basava sull’accertamento della Guardia di Finanza, che aveva rilevato consumi di energia elettrica concentrati esclusivamente nel periodo estivo, ritenuti incompatibili con la residenza dichiarata. La ricorrente, sostenendo la legittimità della propria residenza e dell’assegnazione, chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti in relazione all’effettività della residenza della parte ricorrente, da eseguirsi a cura dell’Ufficio di Anagrafe e della Polizia Locale di Otranto. La questione centrale non è stata risolta in via sommaria, ma è stata demandata a un’istruttoria integrativa, considerata la natura complessa e gli interessi coinvolti.

Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di acclarare il motivo per cui alla ricorrente risultavano assegnati ben due posti di ormeggio nell’ambito della categoria A. In particolare, si è chiesto se la duplice assegnazione fosse dovuta a un esubero di disponibilità per tale categoria, con esclusione dello scorrimento dei posti in favore delle altre categorie, o se i due posti fossero stati assegnati uno per la categoria A e l’altro per la categoria C (residente). Tale accertamento è funzionale a verificare la correttezza dell’assegnazione e la fondatezza della pretesa sostanziale.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare nei soli limiti di un posto di ormeggio, nelle more degli adempimenti istruttori. La decisione bilancia l’interesse pubblico alla corretta gestione del demanio marittimo con l’interesse del privato, evitando un pregiudizio eccessivo e non irreversibile. Il Comune è stato ordinato di depositare una relazione sull’attività di indagine entro trenta giorni, e il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 30 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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