Movimenti di terra e lettura finalistica del Piano Paesaggistico (TAR Sicilia n. 2290 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici, contenuto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, non osta a qualsiasi intervento che implichi scavo o rimodellamento del suolo, ma soltanto a quelli che determinino un effettivo e sostanziale mutamento della morfologia del sito. La disposizione va interpretata in chiave concreta e finalistica, alla luce degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e della biodiversità e di rinaturalizzazione degli habitat, sicché le opere di modesto impatto dirette a incrementare la funzione ecologica e la valenza paesaggistica dell’area non integrano la trasformazione vietata. L’Amministrazione che, su situazioni paesaggisticamente assimilabili, applichi la norma in modo formalistico e differenziato rispetto a precedenti interventi assentiti viola il principio di coerenza della valutazione paesaggistica.
Il Fatto
La ricorrente, fondazione dedita alla tutela delle specie selvatiche e degli habitat, ha acquistato alcuni pantani della Sicilia sud-orientale costituendo una riserva ornitologica e ha presentato un progetto di rinaturalizzazione e potenziamento della funzionalità ecologica di uno di essi, inserito in un programma europeo per la protezione di specie di anatidi minacciate.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali competente ha negato l’autorizzazione paesaggistica; il ricorso gerarchico è stato respinto dall’Assessorato regionale, che ha confermato il diniego qualificandolo come atto vincolato imposto dal Piano Paesaggistico e ha escluso la disparità di trattamento rispetto a interventi analoghi assentiti su un pantano contiguo. La fondazione ha impugnato il decreto assessoriale e il provvedimento soprintendentizio davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’oggetto del contendere. Richiamando la giurisprudenza (TAR Lombardia n. 242/2025 e TAR Marche n. 898/2025), osserva che la decisione sul ricorso gerarchico non sostituisce il provvedimento originario ma vi accede, rendendo definitiva la lesione e lasciando immutato l’oggetto del giudizio, pur potendo introdurre nuove ragioni giustificative.
Sul merito, il Tribunale confronta analiticamente i due progetti. Nel pantano contiguo risultano autorizzati interventi ben più consistenti: creazione di nuovi tratti di canale, formazione di arcipelaghi di isolotti, abbassamento di quote, guadi, passerelle e opere di regolazione delle acque. Su quello oggetto del diniego il progetto prevede soltanto la creazione di piccole zone con acqua più profonda lungo le fasce spondali, alcuni isolotti per accrescere la funzionalità ecologica e una recinzione, con mezzi meccanici e senza terreno in esubero.
Il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia applicato formalisticamente il divieto di movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici. La previsione dell’art. 39/19i delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico non può intendersi nel senso che sia inibito ogni intervento implicante movimento di terra, perché non ogni movimento di terra determina un mutamento delle caratteristiche del sito. La creazione, per finalità ambientali, di aree spondali con acqua più profonda o di piccoli isolotti non modifica sostanzialmente la morfologia dell’area.
La lettura corretta è quella finalistica. Gli obiettivi enunciati dalla stessa norma — conservazione dei valori naturali e della biodiversità, recupero ambientale, rinaturalizzazione, mantenimento degli habitat — impongono un’applicazione concreta, non astratta e rigida. Nel caso di specie i modesti interventi progettati non compromettono l’area, ma ne valorizzano la funzione ambientale e la valenza paesaggistica.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto assessoriale e del provvedimento soprintendentizio. È invece inammissibile l’impugnazione delle note endoprocedimentali, avendo natura istruttoria. L’Amministrazione deve rideterminarsi senza ritardo, tenuto conto dell’esigenza della ricorrente di avviare gli interventi con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 10 settembre 2026. Le spese sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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