Revoca della procedura concorsuale e autovincolo dipartimentale sulla nomina della commissione (TAR Lombardia n. 3988 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il vizio di illegittima composizione dell’organo collegiale ha carattere assorbente rispetto alle residue censure e può essere rilevato d’ufficio, anche in presenza di espressa graduazione dei motivi, poiché l’incompetenza segna la fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato. La regressione della procedura concorsuale alla nomina di una nuova commissione di selezione, disposta in sede giurisdizionale, impone all’amministrazione di riattivare il procedimento nel rispetto degli autovincoli già assunti dal Consiglio di Dipartimento, non essendo intervenuti atti di revoca. L’autovincolo procedimentale non si esaurisce nell’edizione concorsuale in cui è stato adottato, ma si estende alla riedizione della medesima procedura.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato alla procedura di selezione di un posto di professore di prima fascia presso una università statale, per il settore scientifico disciplinare della filologia e linguistica romanza. La procedura costituiva la riedizione di un concorso già annullato da una precedente pronuncia del medesimo Tribunale, che aveva disposto la regressione alla nomina di una nuova commissione.

Con atto notificato il 30 maggio 2025 la ricorrente ha impugnato gli atti di nomina della commissione, i verbali di valutazione, il decreto rettorale di approvazione degli atti, la proposta di chiamata e il decreto di immissione in ruolo del candidato risultato vincitore. Ha articolato dodici motivi, e ha chiesto in via principale la condanna dell’Ateneo alla nomina della ricorrente quale vincitrice, in subordine la riedizione del concorso da parte di una commissione in differente composizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che, pur in presenza di espressa graduazione dei motivi, la trattazione della censura sulla composizione della commissione si ponesse come logicamente prioritaria. Il vizio di costituzione dell’organo si riverbera sulla competenza dello stesso e, secondo le coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, assume carattere assorbente. Il giudice non è vincolato dalla prospettazione della parte e, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può che rilevare il vizio.

In via pregiudiziale il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal controinteressato. Il provvedimento di nomina della commissione può essere impugnato dal candidato solo quando, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, il procedimento si esaurisce e la lesione diviene compiutamente riscontrabile.

Nel merito, la sentenza di annullamento aveva disposto la regressione della procedura alla nomina di una nuova commissione, con salvezza dei precedenti atti. L’Ateneo avrebbe quindi dovuto riattivare il procedimento rispettando la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 settembre 2023, che imponeva per il componente designato la provenienza da un ateneo straniero e l’individuazione della cinquina dei sorteggiabili mediante presorteggio nell’ambito di una lista predeterminata.

Il Collegio ha respinto la tesi dell’Università secondo cui l’autovincolo avrebbe riguardato soltanto la specifica edizione concorsuale. La procedura controversa è la medesima già oggetto del precedente giudizio, non essendo intervenuti atti di revoca: lo confermano la coincidenza del codice identificativo e del bando, nonché l’oggetto della delibera dipartimentale, che parla espressamente di rinnovazione della procedura.

La nomina del componente designato è quindi avvenuta al di fuori del meccanismo prescritto. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e regressione della procedura alla nomina di una nuova commissione. Le restanti censure sono rimaste assorbite per la portata caducante del vizio riscontrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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