Il sequestro penale non esclude l’ordine di demolizione al proprietario (TAR Liguria n. 895 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale su un’area interessata da abuso edilizio non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine di demolizione, costituendo solo un impedimento temporaneo alla sua esecuzione, con esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza, superabile tramite richiesta di dissequestro. L’ingiunzione demolitoria può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, configurandosi l’abuso come illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo, della colpa o della buona fede. Il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza, qualora egli dimostri di aver posto in essere iniziative idonee a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno collocato in un’area collinare difficilmente accessibile impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un tratto di viabilità abusiva realizzata, secondo quanto dedotto, da un terzo a sua insaputa. Nel ricorso veniva dedotta la nullità dell’atto per la pendenza di un sequestro penale sulle aree interessate, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi di collaborazione e buona fede, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La censura relativa alla nullità dell’ordine demolitorio per la pendenza del sequestro penale è stata ritenuta infondata. Il Tribunale ha chiarito che la misura cautelare reale impedisce solo temporaneamente l’esecuzione del ripristino, esonerando dall’ottemperanza all’ingiunzione ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ma non incide sulla legittimità dell’atto, poiché il destinatario può ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. La giurisprudenza invocata dal ricorrente è stata ritenuta non pertinente, riguardando l’impossibilità di comminare sanzioni, non la validità del provvedimento.
Quanto alla posizione del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo reale di demolizione grava sul proprietario dell’area a prescindere dall’autore dell’illecito. L’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua come destinatari della sanzione, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Il profilo dell’incolpevolezza rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ma richiede la dimostrazione di iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino, non fornita nel caso di specie.
Infine, è stata ritenuta legittima la scelta del Comune di adottare ordinanze separate per ciascuna proprietà coinvolta, in assenza di norme che impongano un provvedimento unitario e in considerazione della necessità di rispettare le singole posizioni soggettive. L’infondatezza della domanda caducatoria ha comportato il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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